Dal 21 giugno 2000
Elenco delle modifiche
Statuti di | entrato in vigore il | Regolamento modificato |
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14 dicembre 2001(GU p. 1297) | 01.01.2002 | § 6 |
08.02.2012 (GU p. 57) | 23.02.2012 | §§ da 10 a 12 |
Nella seduta del 15 giugno 2000, il Consiglio della Città Federale di Bonn ha adottato una risoluzione sulla base dell'articolo 7 del Codice Comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV.NRW. p. 666/SGV.NRW. 2023), modificato da ultimo dalla legge del 28 marzo 2000 (GV.NRW. p. 245) e dell'articolo 45 della legge sulla protezione dell'ambiente naturale e lo sviluppo del paesaggio (legge sul paesaggio LG) nella versione pubblicata il 15 agosto 1994 (GV.NRW. p. 710), modificata dalla legge sul paesaggio del 28 marzo 2000 (GV.NRW. p. 710). 245) e dall'articolo 45 della legge sulla protezione dell'ambiente naturale e lo sviluppo del paesaggio (legge sul paesaggio LG) nella versione pubblicata il 15 agosto 1994 (GV.NRW. p. 710), modificata dall'articolo 3 della legge che modifica la legge sulle foreste demaniali, la legge sulle foreste comunitarie e la legge sul paesaggio del 2 maggio 1995 (GV.NRW. p.382), sono stati adottati i seguenti statuti), sono stati adottati i seguenti statuti:
§ 1: Scopo della protezione
Lo scopo di questi statuti è quello di proteggere gli alberi
- per la loro rarità, unicità e bellezza
- garantire l'efficienza dell'ecosistema
- rivitalizzare, strutturare o mantenere il paesaggio urbano e paesaggistico
- prevenire effetti dannosi e
- conservare, mantenere e sviluppare gli alberi per migliorare il clima dell'area di insediamento.
§ 1a: Ambito di applicazione
(1) Il presente statuto regola la protezione degli alberi esistenti all'interno delle aree edificate e l'ambito dei piani di sviluppo, nella misura in cui questi non prevedano un uso agricolo o forestale.
(2) Sono protetti gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 100 cm, nel caso delle conifere di almeno 150 cm, misurata a un'altezza di 100 cm dal suolo. Se la base della chioma è al di sotto di questa altezza, è determinante la circonferenza del tronco al di sotto della base della chioma. Nel caso di alberi a più fusti, è determinante la somma delle circonferenze dei tronchi.
(3) Le disposizioni del presente statuto si applicano, a prescindere dai requisiti di cui al comma 2
- agli alberi che devono essere conservati in base alle disposizioni di un piano regolatore,
- alle piantumazioni sostitutive effettuate in conformità al presente statuto.
(4) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a
- agli alberi da frutto, ad eccezione dei noci e dei castagni,
- nonché alle foreste ai sensi della legge sulla conservazione delle foreste e la promozione della silvicoltura (legge federale sulle foreste) del 2 maggio 1975 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 1307) e della legge sulle foreste del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (legge sulle foreste statali) nella versione pubblicata il 24 aprile 1980 (SGV. NRW. 790).
(5) Le disposizioni speciali per gli alberi e i gruppi di alberi protetti come monumenti naturali o elementi del paesaggio ai sensi dell'articolo 42 a (2) della legge sul paesaggio non sono influenzate da queste leggi.
§ 2: Misure vietate
(1) È vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o alterare significativamente la struttura degli alberi protetti nell'ambito del presente statuto. Sono tuttavia consentite le consuete misure di cura e manutenzione, le misure nell'ambito della corretta gestione di vivai o centri di giardinaggio e le misure per la corretta progettazione, cura e protezione degli spazi verdi pubblici. Sono consentite anche le misure che non possono essere rimandate per evitare un pericolo imminente; la Città di Bonn deve essere informata immediatamente.
(2) Il danno ai sensi del paragrafo 1, frase 1, si considera avvenuto se vengono effettuati interventi su alberi protetti che portano o potrebbero portare alla morte dell'albero; ciò include anche la perturbazione dell'area radicale sotto la corona dell'albero (area di supporto della corona), in particolare attraverso
- pavimentazione dell'area con una superficie impermeabile (ad es. asfalto, cemento),
- scavi, sbancamenti (ad esempio scavando trincee) o riempimenti,
- Stoccaggio o riempimento di sali, oli, acidi, alcali o acque reflue,
- fuoriuscita di gas e altre sostanze nocive dalle tubature,
- uso di diserbanti (erbicidi) e
- l'uso di sale stradale, a meno che l'area della corona non faccia parte della zona di traffico pavimentata.
(3) Si ha una modifica ai sensi del paragrafo 1, frase 1, se gli alberi protetti sono sottoposti a interventi che ne modificano significativamente l'aspetto caratteristico o ne compromettono l'ulteriore crescita.
§ 3: Disposizione delle misure
(1) La Città Federale di Bonn può ordinare al proprietario o all'utilizzatore autorizzato di un immobile di adottare determinate misure per la cura, la conservazione e la protezione degli alberi in pericolo ai sensi dell'articolo 1a del presente regolamento; ciò vale in particolare se devono essere predisposti o eseguiti interventi edilizi.
(2) Se il proprietario o l'utilizzatore autorizzato di una proprietà adotta misure che potrebbero avere un effetto dannoso sugli alberi protetti delle proprietà vicine, il paragrafo 1 si applica di conseguenza.
(3) Se necessario in singoli casi per l'attuazione di una misura, può essere richiesta la sua esecuzione da parte di persone professionalmente qualificate.
(4) La Città federale può ordinare al proprietario o all'utilizzatore autorizzato di tollerare l'attuazione di determinate misure di cura e manutenzione degli alberi protetti, se non è ragionevolmente prevedibile che le esegua personalmente.
§ 4: Eccezioni ed esenzioni
(1) Una deroga ai divieti di cui al paragrafo 2 è concessa se
- il proprietario o un altro soggetto autorizzato è obbligato a rimuovere o modificare gli alberi a causa di disposizioni di diritto pubblico o di una sentenza definitiva di un tribunale amministrativo
e non può ragionevolmente essere esonerato da tale obbligo, - un uso consentito dai regolamenti edilizi non può essere realizzato in altro modo o può essere realizzato solo con restrizioni significative,
- l'albero rappresenta un pericolo per le persone o le cose e il pericolo non può essere eliminato in altro modo con uno sforzo ragionevole,
- l'albero è malato e la sua conservazione non è possibile con sforzi ragionevoli, anche tenendo conto dell'interesse pubblico,
- la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per motivi di rilevante interesse pubblico che non possono essere realizzati in altro modo.
Se necessario, il richiedente deve fornire la prova dei requisiti per l'autorizzazione.
(2) Le deroghe ai divieti di cui al § 2 possono essere concesse in singoli casi se
- il divieto comporterebbe un disagio involontario e la deroga è compatibile con gli interessi pubblici oppure
- ragioni di benessere generale richiedono la deroga o
- dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati, gli interessi privati prevalgono su quelli pubblici.
In particolare, gli interessi privati devono essere presi in considerazione nel processo di ponderazione: Ombreggiamento, danni a edifici, sentieri o linee di alimentazione/utilità, distanza dall'edificio o progettazione orticola della proprietà.
Gli interessi pubblici comprendono in particolare la rarità, l'unicità, la bellezza degli alberi e il loro significato per il paesaggio urbano e paesaggistico, nonché per la flora e la fauna e per il miglioramento del clima urbano.
(3) La concessione di una deroga o di un'esenzione deve essere richiesta per iscritto alla Città Federale di Bonn - Autorità per il Paesaggio Inferiore - indicando le motivazioni e allegando un piano del sito. In singoli casi si può rinunciare alla presentazione di una planimetria se gli alberi protetti, l'ubicazione, la specie e la circonferenza del tronco sono sufficientemente rappresentati in altro modo. La concessione di un'eccezione o di un'esenzione dopo la presentazione di una domanda ai sensi del § 4 comma 3 si considera concessa se la Città Federale non si oppone per iscritto entro sei settimane in forma motivata o emette una decisione provvisoria.
(4) La decisione sulla deroga o sull'esenzione viene emessa per iscritto. Essa può essere combinata con disposizioni accessorie.
(5) Nel caso del § 4, comma 1, lettere da b a d, e del comma 2, il richiedente è tenuto a piantare e mantenere a proprie spese alberi o arbusti di un certo tipo e dimensioni sulla proprietà per sostituire gli alberi rimossi. Si può rinunciare alla piantumazione sostitutiva se la proprietà è sufficientemente inverdita o se la piantumazione sostitutiva causerebbe un disagio irragionevole per il proprietario. Nel caso del § 4 comma 1 lettera a, il richiedente è obbligato a tollerare un impianto sostitutivo nella sua proprietà. Se l'impianto sostitutivo è impossibile in tutto o in parte, deve essere versata una compensazione. L'impianto sostitutivo è impossibile se ragioni giuridiche o di fatto (comprese considerazioni tecniche) lo impediscono.
(6) L'impianto sostitutivo viene calcolato in base alla circonferenza del tronco dell'albero rimosso. In sostituzione di un albero rimosso con una circonferenza del tronco superiore a 150 cm, deve essere piantato un albero della stessa specie o almeno equivalente con una circonferenza minima del tronco di 20 cm a un'altezza di 1 m dal suolo. Se devono essere piantati più alberi in sostituzione, può essere richiesta la presentazione di un piano verde. Se gli alberi da piantare non crescono, l'impianto sostitutivo deve essere ripetuto.
(7) Il pagamento dell'indennizzo corrisponde al costo medio della piantagione sostitutiva, altrimenti a carico del richiedente (costo di acquisto più costo di piantagione pari al 30% del prezzo netto di acquisto).
(8) Le eccezioni alle disposizioni del paragrafo 5 possono essere autorizzate in casi particolarmente giustificati.
(9) L'articolo 31 BBauG rimane inalterato per gli alberi che devono essere conservati in base alle disposizioni di un piano di sviluppo.
§ 5: La protezione degli alberi nella procedura di autorizzazione edilizia
(1) In caso di richiesta di concessione edilizia per una proprietà che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, gli alberi protetti ai sensi del paragrafo 1a, la loro ubicazione, la specie, la circonferenza del tronco e il diametro della chioma devono essere indicati nella planimetria del sito. Se le chiome degli alberi protetti delle proprietà confinanti si estendono oltre il lotto di costruzione, ciò deve essere riportato in scala sulla planimetria.
(2) Se viene richiesto un permesso di pianificazione per un progetto che comporta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la richiesta di permesso ai sensi del § 4 comma 3 deve essere allegata alla domanda di pianificazione. La decisione sul permesso richiesto (§ 4 Paragrafo 4) viene presa separatamente nella procedura di autorizzazione alla costruzione; il suo contenuto diventa parte dell'autorizzazione alla costruzione.
(3) Il comma 1 e il comma 2, frase 1, si applicano per analogia anche alle indagini edilizie preliminari. In questo caso, gli alberi possono essere rappresentati in scala su una copia della mappa catastale.
§ 6: Reati amministrativi
(1) Costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 70 (1) n. 17 della legge sul paesaggio il fatto che intenzionalmente o per negligenza
- rimuove, distrugge, danneggia o altera in modo significativo la struttura di alberi protetti senza autorizzazione, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 2,
- non rispetta i requisiti, le condizioni o altri ordini nell'ambito di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del § 4,
- non inserisce gli alberi protetti nella planimetria del sito, in violazione del § 5, comma 1,
- non effettua la notifica ai sensi dell'ultima frase del § 2, comma 1, oppure
- non esegue le misure di cui al § 3 come ordinato.
(2) L'illecito amministrativo può essere punito con una multa fino a 50.000 euro ai sensi dell'articolo 71 (1) della legge sul paesaggio, a meno che l'illecito non sia punibile ai sensi della legge federale o statale.
§ 7: Eliminazione delle conseguenze
(1) Chiunque, in violazione del § 2, rimuova, distrugga o danneggi alberi protetti o ne alteri significativamente la struttura senza autorizzazione è obbligato a eseguire o a far eseguire un nuovo impianto corrispondente al valore degli alberi rimossi o distrutti o a eliminare le altre conseguenze dell'atto vietato.
(2) Se un impianto sostitutivo sulla proprietà su cui si trovavano gli alberi rimossi o distrutti è totalmente o parzialmente impossibile, la parte obbligata deve effettuare un pagamento di compensazione per gli alberi rimossi o distrutti, il cui importo deve corrispondere al valore degli alberi rimossi o distrutti. L'impianto sostitutivo è impossibile se ragioni legali o di fatto (comprese considerazioni tecniche) lo impediscono.
(3) L'impianto sostitutivo o il pagamento dell'indennizzo si basano sul valore dell'albero, che deve essere determinato secondo il metodo del valore materiale modificato (Koch, Verkehrs- und Schadensersatzwerte von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen und Reben nach dem Sachwertverfahren, Heft 69, der Schriftenreihe des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen). Restano impregiudicati gli altri obblighi previsti da altre norme giuridiche. Se si dimostra che per le misure illegali si sarebbe potuta concedere un'autorizzazione speciale o un'esenzione, l'entità dell'impianto sostitutivo o del pagamento di un indennizzo può essere determinata ai sensi dell'articolo 4 (6) e (7).
(4) Se un terzo ha rimosso, distrutto o danneggiato alberi protetti senza autorizzazione e il proprietario o l'utente autorizzato ha un diritto di risarcimento nei confronti del terzo, il proprietario o l'utente autorizzato può essere soggetto agli obblighi di cui al paragrafo 1 solo nella misura in cui ha un diritto di risarcimento nei confronti del terzo e non lo cede alla Città federale. La Città federale è tenuta ad accettare l'offerta di cessione del credito di risarcimento. In questo caso, il proprietario o l'utilizzatore autorizzato rimane obbligato a tollerare un impianto sostitutivo sulla sua proprietà.
(5) In casi particolarmente motivati possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
§ 8: Utilizzo dei pagamenti di compensazione
Gli indennizzi da versare in conformità a questi statuti devono essere versati alla Città Federale di Bonn. Essi devono essere destinati alla piantumazione sostitutiva, se possibile nelle vicinanze del luogo in cui sono stati rimossi o distrutti gli alberi.
§ 9: Inserimento delle proprietà
I rappresentanti autorizzati della Città di Bonn hanno il diritto di accedere alle proprietà ai fini dell'applicazione del presente regolamento dopo un ragionevole preavviso; sono tenuti a identificarsi su richiesta del proprietario della proprietà o dell'utente autorizzato. In caso di pericolo imminente, si può rinunciare al preavviso.
§ 10: Tasse
La città federale di Bonn riscuote una tassa
- per il rilascio di un permesso ai sensi del § 4 per la rimozione o la modifica significativa (misura di manutenzione che richiede un'autorizzazione) di alberi protetti, per un importo di 44 euro come tassa di base e 11 euro per ogni albero per il quale è stata autorizzata la rimozione o la modifica significativa;
- per il rigetto completo di una domanda, il 75% della tassa dovuta per l'autorizzazione; in caso di rigetto parziale, il 75% della tassa per gli alberi rigettati, oltre alla tassa di cui al punto 1. Se la domanda viene ritirata dopo il completamento del servizio amministrativo, la tassa sostenuta deve essere addebitata per intero.
§ 11: Notifica delle tasse e della data di scadenza
(1) Il debitore del compenso è il richiedente ai sensi del § 4 comma 3. Più debitori del compenso sono responsabili come debitori congiunti.
(2) Il debitore della tassa riceve una notifica scritta dell'importo da pagare, che viene allegata alla decisione scritta sull'autorizzazione o sul rifiuto.
(3) Le tasse sono esigibili un mese dopo la notifica della decisione sulle tasse al debitore. La data di scadenza è specificata nell'avviso di pagamento.
§ 12: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al suo annuncio pubblico. Allo stesso tempo, lo statuto per la protezione degli alberi nella città di Bonn dell'8 maggio 1985 (Gazzetta ufficiale della città di Bonn, pag. 103) cessa di essere in vigore.
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I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si precisa che una violazione delle norme procedurali e formali del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NW) nella creazione di questi statuti non può più essere rivendicata dopo la scadenza di un anno dalla data di questo annuncio, a meno che
- manchi l'autorizzazione prescritta o non sia stata eseguita la procedura di notifica prescritta,
- il presente Statuto non è stato debitamente pubblicizzato,
- il sindaco si sia precedentemente opposto alla delibera sullo statuto o
- il vizio di forma o di procedura sia stato preventivamente notificato alla Città, indicando la disposizione di legge violata e il fatto che ha dato origine al vizio.
Bonn, 21 giugno 2000
Sig. Dieckmann
Sindaco