Dal 19 febbraio 2025
Nella seduta del 13 febbraio 2025, il Consiglio comunale di Bonn ha approvato quanto segue sulla base dell'articolo 7 del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV. NRW. p. 666), modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge del 5 marzo 2024 (GV. NRW. p. 136). marzo 2024 (GV. NRW. p. 136), e l'articolo 89 comma 1 n. 3 del Regolamento edilizio del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (BauO NRW) del 21 luglio 2018 (GV. NRW. p. 421), modificato da ultimo dalla legge del 31 ottobre 2023 (GV. NRW. p. 1172), sono stati adottati i seguenti statuti:
§ 1: Ambito di applicazione
(1) Il presente regolamento si applica ai parchi giochi che devono essere realizzati come strutture singole sul lotto di costruzione ai sensi dell'articolo 8 (2) del BauO NRW quando si costruiscono edifici con più di tre appartamenti o come strutture comuni nelle immediate vicinanze del lotto.
Se un promotore immobiliare costruisce edifici residenziali su più lotti di terreno ma contigui, su richiesta deve costruire un'area giochi completa per questi edifici.
(2) Lo statuto si applica anche nel caso in cui, per motivi di salute e per la protezione dei bambini, siano necessarie aree gioco corrispondenti per gli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 8 (2) frase 3 del BauO NRW. In questi casi, i requisiti relativi alle dimensioni e alla qualità delle strutture (§§ 2 e 4 del presente regolamento) possono essere ridotti, tenendo conto delle circostanze locali.
§ 2: Dimensioni delle aree di gioco
(1) Le dimensioni delle aree di gioco sono determinate dal tipo, dalle dimensioni e dal numero di abitazioni presenti sul lotto di costruzione. Le abitazioni la cui destinazione d'uso non è adatta alla presenza permanente di bambini, ad esempio quelle per persone sole (monolocali, appartamenti) o per persone anziane (appartamenti per anziani), non sono prese in considerazione nel determinare le dimensioni del parco giochi ai sensi del comma 2.
(2) Le dimensioni del parco giochi utilizzabile devono essere di almeno 25 metri quadrati. Negli edifici con più di cinque appartamenti idonei, la dimensione minima del parco giochi utilizzabile deve essere aumentata di 5 metri quadrati per ogni appartamento in più.
§ 3: Ubicazione e aree di gioco
(1) I parchi giochi devono essere disposti in modo da poter essere raggiunti in modo sicuro e senza barriere dagli appartamenti associati e devono essere protetti dalla forte luce solare. I parchi giochi destinati a più di dieci appartamenti devono essere possibilmente ad almeno 10 metri di distanza dalle finestre delle camere da letto. I parchi giochi non devono distare più di 100 metri dagli appartamenti associati.
(2) I parchi giochi e i loro ingressi devono essere recintati da strutture che possono costituire un pericolo, in particolare da aree di circolazione, strutture che costituiscono un pericolo per il traffico, il funzionamento o gli incendi, specchi d'acqua, parcheggi e depositi di rifiuti, in modo tale che i bambini possano giocare in sicurezza e siano protetti dalle immissioni. Le aree di gioco devono essere delimitate per evitare che i veicoli a motore vi circolino o vi sostino.
(3) Se non è possibile ricavare l'area di gioco necessaria all'interno del lotto dell'edificio, sono possibili anche strutture sul tetto.
§ 4: Condizione
(1) Le aree gioco devono essere progettate in modo da garantire una varietà di usi adatti ai bambini. Le aree di gioco in sabbia e le attrezzature ludiche devono soddisfare le esigenze dei bambini più piccoli e, nel caso di complessi residenziali con 15 o più unità abitative, devono includere anche attrezzature ludiche. Il numero minimo di attrezzature ludiche può essere sostituito da un adeguato sistema di combinazione di giochi che combini diverse funzioni ludiche e garantisca una varietà di usi adatti ai bambini.
(2) La superficie delle aree gioco deve essere preparata e prevalentemente non pavimentata in modo tale che i bambini possano giocare in sicurezza e che le aree rimangano utilizzabili anche dopo le precipitazioni (su una superficie in grado di filtrare). Almeno ¼ dell'area deve essere adibita a parco giochi di sabbia. Il riempimento di sabbia deve avere un'altezza di almeno 40 cm. Le superfici pavimentate, come le aree asfaltate o lastricate, non sono considerate aree di gioco.
(3) Le aree di gioco di 25 metri quadrati o più devono essere dotate di almeno un'attrezzatura da gioco installata in modo permanente. Il numero di attrezzature da gioco deve essere aumentato di un'ulteriore attrezzatura da gioco installata in modo permanente con una funzione ludica diversa per ogni ulteriore 25 metri quadrati di area da gioco. Sono possibili eccezioni in singoli casi se il progetto è di qualità particolarmente elevata.
(4) I parchi giochi devono essere dotati di almeno tre sedili fissi o di una panchina. Nel caso di parchi giochi per più di cinque appartamenti, il numero minimo deve essere aumentato di un posto a sedere per ogni tre appartamenti aggiuntivi.
(5) Le attrezzature del parco giochi devono essere progettate in modo da poter essere utilizzate in sicurezza dai bambini piccoli e devono essere conformi agli standard tecnici generalmente riconosciuti, in particolare alle norme DIN pertinenti. Per la piantumazione devono essere utilizzate piante non tossiche e adatte al luogo.
§ 5: Conservazione
(1) Le aree di gioco, i loro accessi e le strutture devono essere sottoposti a regolare manutenzione e assistenza da parte del rispettivo proprietario del terreno edificabile e controllati per quanto riguarda la sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la fruibilità sicura. Se la fruibilità sicura non è garantita, le aree di gioco, i loro accessi e le strutture devono essere riparati immediatamente. La sabbia per i giochi deve essere rifornita secondo le necessità, ma deve essere pulita o sostituita almeno una volta ogni tre anni.
(2) I parchi giochi possono essere completamente o parzialmente rimossi, modificati o spostati solo con l'approvazione dell'autorità di vigilanza edilizia.
§ 6: Eccezioni
Possono essere concesse eccezioni ai requisiti di cui alla Sezione 2 (2) del presente regolamento se ciò è necessario per evitare particolari disagi dovuti all'ubicazione o alla forma della proprietà.
§ 7: Reati amministrativi
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, costruisca un parco giochi di dimensioni
- di dimensioni inferiori a quelle indicate nel § 2,
- non lo allestisce o prepara in conformità alle disposizioni dei §§ 3 e 4,
- non mantiene il suo libero accesso o le sue strutture in condizioni adeguate, contrariamente a quanto previsto dal § 5,
- lo rimuove in tutto o in parte senza il consenso dell'autorità di vigilanza sugli edifici,
commette un reato ai sensi del § 86 Para. 1 S. 1 No. 21 BauO NRW.
§ Sezione 8: Priorità dei piani di sviluppo
Ulteriori disposizioni contenute nei piani di sviluppo hanno la precedenza sulle disposizioni del presente regolamento.
§ 9: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al suo annuncio pubblico. Allo stesso tempo, il regolamento della città di Bonn sulla qualità e le dimensioni dei parchi giochi per bambini piccoli del 3 aprile 1973 cessa di essere in vigore.
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I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si precisa che una violazione delle norme procedurali e formali del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NRW) nella creazione di questi regolamenti non può più essere fatta valere dopo la scadenza di sei mesi dalla data di questo annuncio, a meno che
a) manchi l'autorizzazione prescritta o non sia stata eseguita la procedura di notifica prescritta,
b) il presente Statuto non sia stato debitamente pubblicizzato,
c) il Lord Mayor si sia precedentemente opposto alla delibera sullo statuto, oppure
d) il vizio di forma o di procedura è stato preventivamente notificato alla Città e sono stati individuati la disposizione di legge violata e il fatto che ha dato origine al vizio.
Bonn, 19 febbraio 2025
Dörner
Sindaco