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50-03 Statuto della "Fondazione Casa di Sant'Alberto Magno
Dal 22 maggio 1984
Nella seduta del 17 maggio 1984, il Consiglio comunale di Bonn ha adottato il seguente statuto sulla base del § 4 del Codice comunale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia del 1° ottobre 1979 (GV. NW. p. 594/SGV. NW. 2023) e dei §§ 59 e seguenti del Codice fiscale (AO 1977) del 16 marzo 1976 (BGBl. I p. 613), modificato da ultimo dalla legge del 16 dicembre 1981 (BGBl. I p. 1523):
§ 1: Nome della fondazione
La città di Bonn istituisce la fondazione "St. Albertus-Magnus-Heim" con sede a Bonn.
§ 2: Scopo della Fondazione
(1) La Fondazione persegue esclusivamente e direttamente scopi caritatevoli e benevoli ai sensi della sezione "Scopi fiscalmente privilegiati" del Codice tributario tedesco.
(2) Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere l'assistenza agli anziani. Lo scopo si realizza in particolare attraverso l'assistenza ai residenti della casa di riposo e la promozione o l'organizzazione di eventi culturali, di intrattenimento o sociali in generale.
§ 3: Altruismo
La fondazione è attiva in modo disinteressato; non persegue principalmente scopi economici propri.
§ 4: Stanziamento di fondi
I fondi della Fondazione possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dallo statuto. La Città di Bonn non riceve donazioni dai fondi della Fondazione.
§ 5: Esclusione di favoritismi
Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo della fondazione o con compensi sproporzionati.
§ 6: Patrimonio della Fondazione
(1) Il patrimonio della fondazione è costituito da risparmi per un totale di 15.556,38 euro. Questi risparmi derivano da precedenti donazioni a favore della "Casa di riposo di Sant'Alberto Magno". Le donazioni di terzi devono essere aggiunte al patrimonio della fondazione.
(2) Lo scopo della fondazione è soddisfatto dai proventi del suo patrimonio.
§ 7: Esecuzione delle attività della Fondazione
(1) L'amministrazione fiduciaria del patrimonio della Fondazione è affidata al Direttore Generale della Città di Bonn o a un dipendente da lui autorizzato. A tal fine non è previsto alcun compenso a carico dei fondi della Fondazione.
(2) L'utilizzo dei fondi per scopi benefici e caritatevoli deve essere comprovato da registri di entrate e uscite adeguati e verificabili.
(3) La gestione del patrimonio della Fondazione e la prova dell'utilizzo dei fondi sono soggette a ispezione da parte dell'Ufficio di revisione della città di Bonn.
§ 8: Modifica dello Statuto, scioglimento, fusione
(1) Il Consiglio comunale di Bonn decide in merito alla modifica dello statuto, allo scioglimento della Fondazione e alla fusione in una nuova fondazione.
(2) Se il Consiglio comunale di Bonn decide di sciogliere la Fondazione, il patrimonio della Fondazione torna alla Città di Bonn. La Città di Bonn lo utilizzerà esclusivamente e direttamente per scopi caritatevoli e benevoli in conformità al presente Statuto.
§ 9: Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo al suo annuncio pubblico. --- I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si precisa che una violazione delle norme procedurali e formali del codice comunale per lo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NW) nella creazione di questo statuto non può più essere fatta valere dopo la scadenza di un anno dalla data di questo annuncio, a meno che
manchi l'autorizzazione prescritta,
il presente statuto non è stato debitamente pubblicizzato,
il segretario comunale si sia precedentemente opposto alla deliberazione dello statuto, oppure
il vizio di forma o di procedura sia stato preventivamente notificato alla città, indicando la disposizione di legge violata e il fatto che rivela il vizio.