Dal 19 luglio 1976
Elenco delle modifiche
Ordinanza del | entrata in vigore il | Regolamento modificato |
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24 settembre 1979(GU p. 440) | 01.10.1979 | §§ 2, 3 |
01.07.1981 (GU p. 223) | 15.07.1981 | §§ 2, 3, 4, 7 |
08 febbraio 1989 (GU p. 33) | 20.02.1989 | §§ 2, 4 |
04.12.1991 (GU p. 482) | 01.01.1992 | Titolo, §§ da 1 a 7 |
27 giugno 1994 (GU p. 143) | 01.08.1994 | § 2 |
08.02.1999 (GU p. 40) | 01.03.1999 | § 2 |
01.09.2000 (GU p. 489) | 01.10.2000 | §§ 2, 4 |
04.10.2005 (GU p. 753) | 17.10.2005 | § 2 |
30.10.2006 (GU p. 922) | 15.11.2006 | §§ 2, 7 |
27.10.2008 (GU p. 1217) | 03.12.2008 | §§ 2, 3, 7 |
29 novembre 2011 (GU p. 1443) | 12.01.2012 | § 2 |
12.12.2014 (GU p. 1283) | 21.01.2015 | § 2 |
28/09/2016 (GU p. 1284) | 03.11.2016 | § 2 |
22/03/2018 (GU p. 421) | 03.05.2018 | § 2 |
20 febbraio 2019 (GU p. 77) | 27.03.2019 | § 2 |
12 maggio 2020 (GU p. 211) | 17.06.2020 | § 2 |
11.02.2021 (GU p. 133) | 25.03.2021 | §§ 2, 5 |
29.09.2022 (GU p. 431) | 03.11.2022 | § 2 par. 1 |
30/09/2023 (GU P. 1228) | 05.10.2023 | § 2 comma 1 |
Nella seduta del 14 luglio 1976, il Consiglio comunale di Bonn ha approvato la seguente ordinanza sulla base dell'articolo 51 (1) della legge sul trasporto di passeggeri (PBefG) del 21 marzo 1961 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 241) nella versione attualmente in vigore, in combinato disposto con l'articolo 3 dell'ordinanza sull'autorizzazione a emanare ordinanze ai sensi della legge sul trasporto di passeggeri (PBefG) del 14 dicembre 1965 (GV. NW. pag. 376/ SGV. NW. 92):
§ 1: Ambito di applicazione
(1) Per il trasporto di passeggeri con taxi autorizzati nella città di Bonn, l'area del distretto Rhein-Sieg, del distretto Erft, della città di Colonia, del distretto Rheinisch-Bergisch, dei distretti di Neuwied, Ahrweiler ed Euskirchen è definita come area di trasporto obbligatoria oltre la città di Bonn.
(2) I trasporti che attraversano i confini dell'area di trasporto obbligatoria sono soggetti alle tariffe di trasporto previste dalla presente ordinanza per l'intero percorso, a meno che non si raggiunga un accordo libero sulla tariffa ai sensi del § 37 (3) dell'Ordinanza sull'esercizio dei veicoli a motore nel trasporto di passeggeri (BOKraft).
(3) Se, durante il trasporto verso una destinazione all'interno dell'area di trasporto obbligatoria, il passeggero ordina un trasporto verso una destinazione al di fuori dell'area di trasporto obbligatoria, il trasporto continuerà a essere soggetto alle tariffe della presente ordinanza, a meno che non venga stipulato un accordo libero sulla tariffa ai sensi dell'articolo 37 (3) BOKraft da questo momento in poi.
(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il conducente deve informare il passeggero prima dell'inizio del viaggio o del cambio di destinazione che la tariffa per l'intero viaggio deve essere concordata liberamente.
§ 2: Spese di trasporto
(1) Le spese di trasporto per i viaggi obbligatori sono le seguenti
a) | una tariffa base di 3,60 euro, comprensiva della prima distanza di 28,57 metri o del primo tempo di attesa di 11,39 secondi, |
b) |
fino al 1° chilometro per ogni ulteriore distanza di 28,57 m 0,10 euro (tariffa per il 1° chilometro 3,50 euro), dal 2° chilometro nei giorni feriali tra le 6.00 e le 22.00 per ogni distanza aggiuntiva di 47,39 m 0,10 euro (tariffa dal 2° chilometro nei giorni feriali tra le 6.00 e le 22.00 2,11 euro/km), dal 2° chilometro nei giorni feriali dalle 22.00 alle 6.00 e la domenica e i giorni festivi, per ogni distanza aggiuntiva di 45,25 m 0,10 euro (tariffa dal 2° chilometro nei giorni feriali dalle 22.00 alle 6.00 2,21 euro/km) |
c) |
per i tempi di attesa: Dal 1° minuto di attesa per ogni tempo di attesa di 11,39 secondi 0,10 euro (31,60 euro all'ora). Il tempo di attesa riparte da 0 secondi ogni volta che il veicolo inizia o prosegue il viaggio dopo una sosta. |
(2) Il trasporto dei cani guida è gratuito.
§ 3: Viaggi e tempi di attesa
(1) I viaggi all'interno dell'area urbana di Bonn sono gratuiti.
(2) Se un viaggio non viene effettuato dopo l'ordine per motivi di cui il cliente è responsabile, sarà dovuto il doppio del prezzo base se il viaggio verso il luogo dell'ordine è stato effettuato all'interno dell'area urbana di Bonn.
(3) Per tempi di attesa si intendono tutte le soste di un taxi dopo il suo utilizzo, a meno che la sosta non sia stata causata da
- dal conducente,
- un difetto tecnico del veicolo
- un incidente che ha coinvolto il veicolo,
- assistenza ai sensi del § 323c del Codice Penale,
- controlli di polizia
è stato causato.
4) Il conducente di un taxi non è obbligato ad aspettare più di 30 minuti.
§ 4: Display tariffario
(1) I viaggi per i quali deve essere applicata una tariffa ai sensi del presente regolamento possono essere iniziati solo con un indicatore tariffario correttamente funzionante.
(2) Se l'indicatore tariffario non funziona correttamente durante tale viaggio, la tariffa per il resto del viaggio sarà calcolata a 0,70 euro per chilometro percorso. La distanza determinata dal contachilometri (sezione 57 del regolamento sulle licenze di circolazione) deve essere utilizzata come base.
(3) Il display della tariffa deve essere acceso dopo che il passeggero è salito a bordo del veicolo. Quando si viaggia verso un luogo di ordinazione all'interno dell'area urbana di Bonn, il display tariffario può essere acceso non prima dell'arrivo e dopo aver avvisato il cliente.
(4) Altrimenti, tutte le tariffe per i viaggi all'interno dell'area di viaggio obbligatoria devono essere visualizzate sul display tariffario.
§ 5: Pagamento del prezzo del trasporto
(1) I tassisti hanno il diritto di richiedere un pagamento anticipato fino all'importo della tariffa prevista.
(2) Il pagamento senza contanti con carta di credito o di debito deve essere accettato in ogni taxi. Gli imprenditori devono garantire l'accettazione di almeno due diverse carte di credito comunemente utilizzate nelle transazioni commerciali. L'obbligo di accettare il pagamento non si applica se i passeggeri non possono dimostrare la propria identità presentando un documento di identità su richiesta del conducente. I passeggeri non possono essere trasportati in taxi se non è disponibile un sistema di fatturazione o un dispositivo di fatturazione funzionante.
(3) I conducenti devono rilasciare ai passeggeri una ricevuta per la tariffa da pagare su richiesta. Questa deve contenere le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo dell'azienda
- numero di autorizzazione
- percorso
- tariffa di trasporto
- aliquota fiscale
- Data
- Firma del tassista
§ 6: Trasporto della tariffa
Una copia di questo regolamento deve essere portata a bordo di ogni taxi e consegnata al passeggero per essere consultata su richiesta.
§ 7: Accordi speciali
(1) Gli accordi speciali per l'area di trasporto obbligatoria sono consentiti solo ai sensi del § 51 comma 2 della legge sul trasporto di passeggeri. Prima di essere introdotti, gli accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Città Federale di Bonn - Servizi ai Cittadini/Ufficio Traffico Stradale - Gestione e Regolamentazione del Traffico.
(2) Gli accordi stipulati prima del 1° gennaio 1992 non sono interessati da questo regolamento; tuttavia, devono essere presentati alla Città Federale di Bonn - Servizi al Cittadino/Ufficio Traffico Stradale - Controllo e Regolazione del Traffico - per informazione.
§ 8: Reati amministrativi
Le violazioni di questo regolamento possono essere punite come illeciti amministrativi ai sensi dell'articolo 61 della legge sul trasporto di passeggeri.
§ 9: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 1976. L'ordinanza del 6 aprile 1973 scade alla stessa data.
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L'ordinanza di cui sopra è pubblicata.
Bonn, 19 luglio 1976
Dott. Daniels
Sindaco