Al fine di attuare le disposizioni contenute nelle sezioni 59 ( 3) e da 101 a 104 del Codice comunale per lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia (GO) nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV NRW p. 666/SGV NRW 2023), modificata da ultimo dall'articolo 3 della legge del 29 settembre 2020 (GV NRW p. 916), il Comitato principale della città di Bonn ha adottato il seguente regolamento di revisione nella riunione del 6 maggio 2021 in sostituzione del Consiglio, ai sensi della sezione 60 (2) del GO NRW:
Elenco delle modifiche
Decisione del Consiglio di | Regolamento modificato |
---|---|
09.06.2022 | § 2 comma 5 |
26.09.2024 | § 2 Paragrafo 2 Clausola 11 |
I. Posizione e organizzazione dell'Ufficio di audit
§ 1
(1) L'Ufficio di revisione è uno strumento di consulenza e controllo per il Consiglio e le sue commissioni. Lo scopo della revisione contabile è quello di supportare il Consiglio nelle sue decisioni e di monitorare e consigliare l'amministrazione comunale nell'adempimento dei suoi compiti.
Il Regolamento di revisione definisce il quadro e i principi delle attività dell'Ufficio di revisione della Città di Bonn.
(2) L'Ufficio di revisione contabile è direttamente responsabile nei confronti del Consiglio ed è direttamente subordinato ad esso nelle sue attività professionali. Non è soggetto a istruzioni tecniche.
(3) La direzione e i revisori dell'Ufficio di revisione sono nominati e revocati dal Consiglio. Possono ricoprire un altro incarico nella città solo nella misura in cui ciò sia legalmente consentito e compatibile con le loro funzioni di revisione.
I revisori devono essere dipendenti pubblici di livello almeno superiore o di livello retributivo analogo.
(4) La direzione e i revisori devono essere personalmente e professionalmente idonei ai compiti dell'ufficio di revisione, possedere le conoscenze specialistiche necessarie per il loro settore di competenza ed essere disposti a sottoporsi a regolari corsi di aggiornamento.
(5) Nella valutazione delle procedure di revisione, la direzione e i revisori dell'Ufficio di revisione sono soggetti esclusivamente alla legge.
La direzione assegna i compiti ai dipendenti.
I diritti ad essa spettanti ai sensi del presente Regolamento di revisione sono esercitati dalla direzione supplente, qualora essa non sia in grado di farlo.
(6) I revisori eseguono gli audit sotto la propria responsabilità, tenendo conto di un approccio di audit orientato al rischio. Il tipo, il metodo e l'estensione degli audit sono generalmente lasciati all'auditor nell'ambito dei compiti assegnati dalla direzione.
Nell'ambito dei loro compiti di revisione, i revisori sono tenuti a informare immediatamente la direzione di eventuali osservazioni e carenze particolari, in particolare di qualsiasi sospetto iniziale di reati penali o di altre significative violazioni dei doveri o del contratto di lavoro.
Devono mantenere la riservatezza su tutti i processi di cui vengono a conoscenza nel corso del loro lavoro, nella misura in cui la loro segretezza o il loro trattamento confidenziale siano prescritti, necessari per la loro natura o necessari ai fini della revisione per non comprometterla.
I revisori devono informare immediatamente la direzione se sono prevenuti nei confronti dei dipendenti da sottoporre a revisione o se c'è il rischio che lo siano.
(7) All'inizio di un audit, gli auditor devono informare la direzione dell'organizzazione da controllare, a meno che lo scopo dell'audit non lo consenta.
Nel caso di audit non sospetti, come gli audit di cassa e di inventario e altri, le informazioni devono essere fornite solo dopo che i dati dell'audit (inventari, libri, ricevute, ecc.) sono stati assicurati.
Nel caso di audit continui e regolari, è sufficiente la prima notifica.
Di norma, gli audit devono concludersi con una relazione. Prima della stesura del rapporto, i principali risultati dell'audit devono essere discussi con la direzione dell'organismo sottoposto ad audit.
Una relazione sugli audit in corso (compresi, ad esempio, i documenti contabili, l'elaborazione automatizzata dei dati, le aggiudicazioni di contratti, i cantieri) è necessaria solo se l'audit ha portato a gravi obiezioni o a suggerimenti di miglioramento di interesse finanziario; le obiezioni di minore importanza possono essere discusse e risolte in consultazione diretta con l'ente sottoposto ad audit.
(8) La direzione e i revisori dell'Ufficio di revisione non possono ordinare né eseguire prenotazioni e pagamenti della Città. Inoltre, non possono partecipare alla tenuta dei libri contabili o alla preparazione del bilancio annuale o del bilancio consolidato.
II Compiti dell'Ufficio di revisione
§ 2
(1) I compiti legalmente assegnati all'Audit Office derivano in particolare dalle sezioni 102 (1), 102 (10), 102 (11) e 104 (1) del GO NRW.
(2) All'Ufficio di revisione sono assegnati anche i seguenti compiti aggiuntivi:
- controllo dell'amministrazione e del suo patrimonio speciale per verificarne la legalità, l'opportunità e l'efficienza economica,
- controllo della gestione economica e della contabilità delle imprese e delle altre istituzioni del Comune, ai sensi dell'articolo 107 (2) del Codice Civile,
- la revisione delle attività del Comune in qualità di socio, azionista o membro di società e altre associazioni di diritto privato o nella forma giuridica di un'istituzione di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 114a GO NRW, nonché la revisione dei conti e delle operazioni che il Comune si è riservato di effettuare in caso di investimento, concessione di un prestito o altro.
- L'audit orientato al rischio delle transazioni immobiliari con un valore di transazione pari o superiore a 100.000 euro,
- la verifica della contabilità dei costi e delle prestazioni delle strutture di contabilità dei costi a copertura totale della città, compresi i calcoli per la determinazione degli oneri di diritto privato o delle tariffe di diritto pubblico e i relativi conti operativi,
- supporto per
- la modifica degli statuti o dei regolamenti in materia di bilancio, finanza, contabilità e appalti, nonché di quelli che prevedono l'imposizione di tasse o canoni, nella misura in cui non rientrano nel punto 5,
- la modifica di istruzioni in materia di bilancio, finanza, contabilità e appalti,
- modifiche significative di natura tecnico-finanziaria, di gestione aziendale e di appalti e
- misure organizzative, nella misura in cui queste possano avere un impatto finanziario/commerciale significativo.
Per i punti da 4 a 6, le bozze di risoluzione da sottoporre agli organi consultivi preliminari e al Consiglio devono essere sottoposte all'esame dell'Ufficio di revisione, previo coordinamento amministrativo interno, in genere almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inoltro all'Ufficio del Consiglio. I conti operativi di cui al punto 5 devono essere inviati dal rispettivo dipartimento immediatamente dopo la loro preparazione.
Se anche l'Ufficio di revisione è coinvolto nella co-firma di documenti amministrativi, i documenti amministrativi già approvati devono essergli trasmessi in genere entro un termine adeguato. La co-firma dell'ufficio di revisione dovrebbe quindi essere generalmente posta alla fine del flusso di lavoro digitale. Il coordinamento preventivo a livello di lavoro rimane inalterato. - L'audit dell'uso appropriato dei fondi per i beneficiari di sovvenzioni comunali sulla base dei diritti sanciti nelle rispettive linee guida e decisioni di autorizzazione.
- L'audit della prova di utilizzo, nella misura in cui il sovvenzionatore abbia espressamente richiesto un audit da parte dell'ufficio di revisione come condizione per la concessione della sovvenzione; in questi casi, l'amministrazione è tenuta a informare l'ufficio di revisione dell'obbligo di audit al momento della richiesta dei fondi della sovvenzione, ma al più tardi dopo che ne è stata data notizia nella notifica di approvazione.
La prova di utilizzo e tutti i documenti necessari per l'esame devono essere messi a disposizione dell'ufficio di revisione per l'esame almeno quattro settimane prima della scadenza del termine di presentazione indicato nell'avviso di approvazione. - La revisione dei bilanci annuali di altre organizzazioni di cui la città è membro o azionista, nella misura in cui ciò è previsto dai rispettivi statuti, statuti o altre delibere,
- la revisione speciale delle società e delle partecipazioni comunali sulla base dei diritti di revisione previsti dai rispettivi statuti o atti costitutivi, previa emissione di uno specifico mandato di revisione da parte del Consiglio, del Comitato di revisione o del Sindaco.
- l'istituzione e il funzionamento del centro di segnalazione interno in conformità alla legge sulla protezione degli informatori e alla legge di attuazione della legge sulla protezione degli informatori NRW, nonché il monitoraggio della conformità ai requisiti legali previsti da tali leggi.
(3) Se motivi ufficiali urgenti lo richiedono, la direzione dell'Ufficio di revisione è autorizzata a imporre restrizioni temporanee per quanto riguarda il tipo e la portata degli audit o a escludere singole aree dall'audit, a condizione che ciò non violi alcuna disposizione di legge. Il presidente del Comitato di revisione deve essere informato immediatamente; in caso di aggiudicazione di contratti, deve essere informato anche il presidente del Comitato per gli appalti.
Al Comitato di revisione e, se del caso, al Comitato per gli appalti pubblici verrà presentata una notifica corrispondente nella riunione successiva all'ordinanza, con la motivazione delle restrizioni temporanee.
(4) Il Consiglio e il Comitato di revisione contabile possono delegare ulteriori compiti di revisione all'Ufficio di revisione contabile e conferire incarichi di revisione in singoli casi.
(5) Il sindaco può conferire incarichi di revisione all'Ufficio di revisione nell'ambito della sua area di competenza. Il Comitato di revisione deve esserne informato immediatamente nella riunione successiva. L'obbligo di informazione spetta all'ufficio del sindaco.
III. Obblighi dell'amministrazione e delle sue istituzioni di informare/partecipare all'ufficio di revisione e di fornire assistenza
§ 3
Tutti i dipartimenti della Città Federale di Bonn e le loro unità organizzative subordinate, i fondi speciali e le altre istituzioni da sottoporre a revisione devono informare immediatamente l'Ufficio di revisione, indicando i fatti del caso:
- tutte le irregolarità ufficiali sospette o accertate che possano far sorgere un primo sospetto di reato (ad esempio in relazione a frode, appropriazione indebita, corruzione o simili),
- le indagini del pubblico ministero contro i dipendenti comunali in relazione ai loro doveri d'ufficio,
- perdite dovute a effrazioni, danni alla proprietà, furti, rapine, appropriazioni indebite, incendi o altre cause straordinarie,
- discrepanze del registratore di cassa (ulteriori dettagli sono disciplinati dalle relative istruzioni sulle transazioni del registratore di cassa),
- danni causati da errori di lavorazione/operazione o simili (escluse le attività di danneggiamento) a partire da 1.000 euro, in particolare per analizzare eventuali punti deboli,
- mancati introiti o interessi passivi in relazione all'elaborazione delle sovvenzioni ricevute,
- eventi straordinari o malfunzionamenti delle apparecchiature con compromissioni significative, in particolare per quanto riguarda la prontezza operativa o la sicurezza dei dati delle strutture di elaborazione delle informazioni supportate dalla tecnologia o l'elaborazione di compiti di elaborazione dei dati nell'ambito della gestione del bilancio, della contabilità e della procedura di ordinazione/determinazione,
- manipolazioni sospette o accertate di sistemi informatici centralizzati e decentralizzati, componenti di rete, supporti di dati e banche dati o perdita di dati di backup e/o archiviati soggetti a requisiti di conservazione.
§ 4
Se devono essere attuate misure tecniche e organizzative significative che potrebbero avere un impatto finanziario/operativo rilevante, l'ufficio di revisione deve essere informato tempestivamente in modo da poter esprimere il proprio parere in fase di pianificazione. Ciò vale in particolare per le modifiche o le nuove installazioni nelle aree del budgeting, delle finanze, della contabilità e degli acquisti, nonché per l'elaborazione delle informazioni supportate dalla tecnologia.
Quando si sviluppa o si acquista un software per la contabilità finanziaria, l'Audit Office deve essere coinvolto per tempo, in modo che i programmi possano essere testati prima del loro utilizzo. Lo stesso vale per le modifiche ai programmi.
§ 5
(1) In conformità alle disposizioni delle istruzioni sugli appalti della Città Federale di Bonn, tutti i processi di appalto devono essere creati nel sistema di gestione degli appalti.
L'Ufficio di revisione ha accesso illimitato a tutti i processi ed è autorizzato ad esaminare le misure al di là delle questioni descritte nel § 5 (2) e seguenti.
(2) L'approvazione dell'Ufficio di revisione deve essere ottenuta in anticipo per le procedure di appalto
- quando la decisione sull'aggiudicazione è riservata a un comitato per gli appalti,
- quando vi è una deviazione dal tipo di aggiudicazione prescritta o quando non viene superato il numero minimo di aziende da invitare alla gara,
- se ci sono addendum in conformità con le disposizioni del paragrafo 3,
- o se il dipartimento di revisione contabile ha dichiarato l'intenzione di effettuare una revisione.
(3) Se la somma degli addendum supera i 25.000 euro (netti), questi sono soggetti a revisione da parte dell'ufficio di revisione. A tal fine, i documenti di gara (come l'offerta supplementare, il calcolo supplementare, le offerte di materiali e subappaltatori, gli estratti del calcolo originale come prova delle aggiudicazioni, le stime dei costi di attrezzature, materiali e materiale operativo) devono essere messi a disposizione dell'ufficio di revisione tramite il sistema di gestione degli appalti prima dell'esecuzione dell'ordine supplementare, per quanto possibile, con una spiegazione dettagliata della loro necessità.
In caso di ritardo nella fornitura, l'ufficio di revisione deve essere informato in anticipo via e-mail, indicando il numero di codice dei servizi supplementari.
(4) Prima di ogni annullamento di una gara d'appalto, è necessario ottenere l'approvazione dell'Ufficio di revisione tramite il sistema di gestione degli appalti.
(5) Se e finché le procedure di aggiudicazione non possono ancora essere create nel sistema di gestione degli appalti, si applicano le disposizioni dell'Allegato 1 in deroga ai paragrafi da 1 a 4.
§ 6
All'Audit Office devono essere notificate tutte le transazioni immobiliari pianificate con un valore di transazione pari o superiore a 100.000 euro, insieme ai documenti rilevanti per la valutazione.
Una volta ricevuta la notifica completa, l'Audit Office decide entro un periodo di tempo ragionevole, a propria discrezione e tenendo conto degli aspetti legati al rischio, se dichiarare la transazione da sottoporre a revisione. In tal caso, la transazione può essere perfezionata solo dopo che l'Audit Office ha completato la verifica.
Gli organi politici devono essere informati della decisione dell'Ufficio di revisione in conformità con la frase 2 per ogni transazione immobiliare in conformità con la frase 1.
§ 7
(1) I rapporti di revisione di altri organi di controllo (Ufficio federale di revisione, Ufficio statale di revisione, Ufficio comunale di revisione, Ufficio delle imposte, ecc.
Anche i piani aziendali, i bilanci intermedi/annuali, i bilanci, le relazioni di revisione dei revisori, dei contabili giurati o simili e le relazioni annuali/di gestione dei patrimoni speciali devono essere trasmessi tempestivamente all'Ufficio di revisione dall'amministrazione degli investimenti, a meno che non sia possibile accedervi tramite il sistema informativo del Consiglio. Lo stesso vale per i documenti delle società in cui la Città detiene una partecipazione diretta o indiretta.
(2) Tutti i regolamenti, i decreti e le notifiche con cui vengono emanate, modificate, chiarite o annullate disposizioni di bilancio, finanziarie e contabili devono essere trasmessi all'Ufficio di revisione immediatamente dopo la loro pubblicazione, a meno che non siano accessibili tramite l'intranet comunale.
Lo stesso vale per tutti gli altri documenti richiesti dall'Ufficio di revisione per le sue attività di revisione.
(3) Tutti i dipendenti della città, in particolare quelli delle aree sottoposte a revisione, devono sostenere i revisori dell'Ufficio di revisione nello svolgimento dei loro compiti di revisione e fornire loro informazioni veritiere.
§ 8
All'ufficio di revisione devono essere fornite informazioni sui firmatari autorizzati all'interno del sistema di bilancio, finanza e contabilità e sulla portata dei poteri concessi, a meno che tali informazioni non siano accessibili in formato digitale.
§ 9
Le convocazioni (compresi gli allegati) e i verbali delle riunioni pubbliche e non pubbliche del Consiglio e delle sue commissioni, sottocommissioni, comitati consultivi di progetto e consigli distrettuali devono essere messi a disposizione dell'Ufficio di revisione attraverso il sistema informativo del Consiglio; gli allegati non inclusi nel sistema devono essere resi disponibili immediatamente su richiesta dell'Ufficio di revisione.
IV. Poteri dell'Ufficio di revisione e corrispondenza con l'Ufficio di revisione
§ 10
La direzione dell'Ufficio di revisione è autorizzata a partecipare a tutte le riunioni pubbliche e non pubbliche del Consiglio e delle sue commissioni, nonché dei consigli distrettuali, o a inviare una persona autorizzata. Ciò vale anche per tutti gli eventi organizzati dall'amministrazione, nella misura in cui sono legati ai compiti di revisione.
§ 11
(1) L'Ufficio di revisione ha il diritto di richiedere ai dipartimenti della Città di Bonn e alle loro unità organizzative subordinate, ai fondi speciali e alle altre istituzioni da sottoporre a revisione tutte le informazioni necessarie per la revisione e la consegna di fascicoli, documenti, libri, nonché l'accesso a tutti i sistemi informatici (hardware e software) - se necessario con l'attivazione di speciali funzioni di programma - e l'accesso a tutte le scorte di dati digitali o ad altri supporti di informazioni in forma scritta, di immagini o di suoni, nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge.
(2) La direzione e i revisori hanno accesso a tutti i locali comunali e ai cantieri nell'ambito dei loro compiti di revisione; in questo contesto, sono autorizzati a richiedere l'accesso a tutti gli archivi ufficiali, i documenti, i libri e gli altri registri, ai loro luoghi di conservazione e alle casseforti o altri contenitori. Se necessario, tutti gli oggetti ufficiali (compresi, ad esempio, fascicoli, documenti, libri, supporti di dati, hardware e software) possono essere sequestrati dietro conferma di ricezione.
La direzione e gli ispettori sono autorizzati a visitare gli eventi e le strutture da ispezionare. Su richiesta, devono identificarsi con un documento d'identità ufficiale.
(3) Se nel corso di un controllo emergono discrepanze o ambiguità, l'Ufficio di revisione deve chiedere i necessari chiarimenti al responsabile del dipartimento tramite il sindaco.
Se nel corso della verifica vengono riscontrate gravi violazioni dei doveri rispetto agli standard interni o esterni, l'Ufficio di revisione trasmette la questione al Dipartimento Risorse Umane, in modo che possa essere esaminata la necessità di avviare misure ai sensi del diritto del lavoro o disciplinare.
(4) Se l'Ufficio di revisione viene a conoscenza o scopre irregolarità che possono far sorgere un primo sospetto di reato, la direzione informa immediatamente il sindaco affinché coinvolga l'ufficio del pubblico ministero.
A prescindere da ciò, la direzione dell'Ufficio di revisione e la persona di contatto nominata dal sindaco per la prevenzione della corruzione sono autorizzate e obbligate a discutere direttamente con le autorità giudiziarie gli indizi di condotta criminale in relazione ad azioni ufficiali (cioè anche prima che il sindaco faccia intervenire la procura) e a coordinare le ulteriori azioni.
Possono anche rispondere alle richieste del pubblico ministero o del dipartimento di investigazione criminale per conto del sindaco al fine di indagare su un primo sospetto e, in questo contesto, trasmettere i dati personali dei dipendenti comunali (ad esempio, nome, indirizzo, data/luogo di nascita) a queste autorità, tenendo conto del principio di necessità.
Al fine di garantire la migliore collaborazione possibile con le autorità preposte all'applicazione della legge, il Sindaco concede al capo e al vice capo dell'Ufficio di revisione contabile e al referente per la prevenzione della corruzione un'autorizzazione generale a fornire informazioni.
Il Sindaco è informato tempestivamente di tutti i contatti significativi con l'ufficio del pubblico ministero. Il Sindaco è informato in anticipo di tutte le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'Ufficio di revisione alla Procura. Nell'ambito della collaborazione confidenziale con le autorità giudiziarie, essi sono inoltre tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 353 b del Codice penale tedesco (StGB).
(5) I dipendenti dei dipartimenti della Città Federale di Bonn e delle loro unità organizzative subordinate, dei patrimoni speciali o di altre istituzioni da sottoporre a revisione, in genere conducono la corrispondenza principale con l'Ufficio di revisione tramite il rispettivo ufficio, istituto, società o direzione.
V. Direzione, Comitato di revisione
§ 12
Le relazioni sulla revisione dei bilanci annuali e consolidati sono generalmente trattate in una riunione pubblica. In via eccezionale, possono essere suddivise in un volume generale e in un volume separato. Le questioni che richiedono un trattamento riservato devono essere presentate nel volume separato della relazione.
Il Comitato di revisione decide quali parti della relazione devono essere trattate in modo riservato.
§ 13
(1) Se l'Ufficio di revisione scopre o viene a conoscenza di irregolarità significative, il sindaco e il presidente del comitato di revisione devono essere informati.
Inoltre, i danni causati da
- furto e appropriazione indebita
- e - a partire da un importo di perdita di 25.000 euro - a causa di effrazioni, danni alla proprietà, furti, incendi, minori entrate o interessi passivi in relazione a misure di finanziamento e altre cause straordinarie.
Il Comitato di revisione deve essere informato nella riunione successiva, a meno che il presidente non ritenga necessaria una notifica immediata.
Un'eccezione a questa procedura è giustificata solo se ciò potrebbe compromettere le indagini della Procura. In tal caso, l'eventuale portata delle informazioni deve essere concordata con la Procura.
(2) L'Ufficio di revisione informa il Comitato di revisione di incidenti significativi e di eventuali difficoltà e problemi nell'ambito del trattamento delle informazioni supportate dalla tecnologia.
(3) La direzione dell'Ufficio di revisione fornisce al Comitato di revisione, su richiesta, informazioni su tutte le questioni di sua competenza e concede l'accesso ai fascicoli conformemente alle disposizioni di legge.
§ 14
Le divergenze di opinione tra l'Audit Office e gli organismi da esso controllati in merito alle osservazioni di audit vengono sottoposte al Comitato di audit per essere discusse. In caso di questioni legali, fa fede il parere del responsabile dell'ufficio legale.
§ 15
Le riunioni del Comitato di revisione sono preparate dall'Ufficio di revisione. Alle riunioni partecipano la direzione dell'Audit Office e i revisori da esso nominati.
§ 16
(1) La direzione dell'Ufficio di revisione invia i rapporti di revisione alla direzione del dipartimento competente. I rapporti di particolare importanza sono trasmessi contemporaneamente al Lord Mayor.
Gli organi controllati devono commentare le principali osservazioni di revisione contenute nei rapporti tramite la direzione del dipartimento in tempo utile, generalmente entro quattro settimane. Se, nonostante il sollecito, non vengono presentati commenti o vengono presentati solo commenti inadeguati entro un periodo di tempo ragionevole, la relazione viene sottoposta dall'Ufficio di revisione - nella forma allora disponibile - alla procedura del relatore. Allo stesso tempo, la questione viene presentata al sindaco su decisione del capo dell'Ufficio di revisione.
(2) Le relazioni devono essere presentate per conoscenza al presidente della commissione e ai relatori nominati dalla commissione di revisione entro due mesi dall'invio agli organi controllati, i quali possono richiedere l'inserimento delle relazioni nell'ordine del giorno della successiva riunione della commissione di revisione.
Allo stesso tempo, i membri del Comitato di revisione da informare, i gruppi parlamentari, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri comunali ricevono una versione del rapporto. Inoltre, tutti i membri della commissione devono essere informati dei principali risultati dell'audit sotto forma di versioni sintetiche in occasione della successiva riunione della commissione di revisione.
(3) Le relazioni basate su un mandato di revisione speciale ai sensi della Sezione 2 (4) e (5) del presente Regolamento di revisione e le relazioni di particolare importanza vengono trasmesse direttamente al Comitato di revisione o al Consiglio, in deroga alla procedura descritta al paragrafo 2.
L'ordine del giorno della riunione del Comitato di revisione comprende anche le relazioni attualmente inviate agli organi di revisione per le quali non è ancora scaduto il termine di due mesi per la presentazione ai sensi del paragrafo 2.
(4) Inoltre, non è consentito fare riferimento alle relazioni di revisione e alla corrispondenza non pubblica dell'Ufficio di revisione nella corrispondenza esterna o nelle trattative o discussioni con terzi che non siano membri del Consiglio, dell'Amministrazione comunale o dell'istituzione sottoposta a revisione, né consegnare tali relazioni a terzi o consentire loro di prenderne visione, senza il previo consenso dell'Ufficio di revisione.
La corrispondenza politicamente e giuridicamente rilevante proveniente dall'Ufficio di revisione deve essere firmata dalla direzione. L'Ufficio di revisione è autorizzato a trasferire il potere di firma ai responsabili dei servizi.
VI Disposizioni finali
§ 17
Il Regolamento di audit entra in vigore il 1° giugno 2021. Allo stesso tempo, i Regolamenti di audit del 23 ottobre 2008, modificati da ultimo dalla risoluzione del Consiglio del 15 settembre 2011, cesseranno di essere applicati.
Bonn, 12 maggio 2021
Dörner
Sindaco
Appendice 1
Regolamento transitorio
(corrisponde al § 5 dell'OPR del 23 ottobre 2008, modificato da ultimo dalla risoluzione del Consiglio del 15 settembre 2011)
(1) Al momento dell'invito a presentare offerte o dell'invio dei documenti di gara, l'RPA deve essere informato della misura il cui valore individuale supera i 5.000 euro per le forniture e i servizi e gli onorari e i 15.000 euro per i servizi di costruzione, utilizzando il modulo memorizzato nel sistema FAIRgabe con le seguenti informazioni/documenti:
- Descrizione della misura,
- conto G/L/voce finanziaria e assegnazione del conto CO/centro finanziario o numero d'ordine (SGB),
- numero FAIRgabe (numero consecutivo della misura),
- documenti di aggiudicazione (in particolare in conformità a VOB/A, VOL/A, VOF),
- costi stimati,
- candidati invitati.
(2) L'RPA esamina le aggiudicazioni notificate,
- e decide in base alle linee guida per l'aggiudicazione degli appalti (regolamento sugli appalti),
- se gli appalti superiori a 15.000 euro non devono essere aggiudicati all'offerente minimo in base ai documenti di gara per lavori di costruzione superiori a 25.000 euro,
- se le offerte di oltre 15.000 euro per lavori di costruzione superiori a 25.000 euro del candidato a cui si intende aggiudicare il contratto si discostano di oltre il 30% dal preventivo di spesa.
- il resto in campioni casuali sufficienti.
L'RPA deve notificare all'autorità aggiudicatrice la sua decisione sull'intenzione di effettuare l'audit o di rinunciare all'audit entro una settimana dal ricevimento della notifica completa.
Per l'audit, l'RPA deve ricevere l'originale della documentazione di aggiudicazione, in conformità con l'aggiudicazione.
- la documentazione di aggiudicazione in conformità alle istruzioni di aggiudicazione con il risultato della valutazione,
- i verbali di presentazione,
- le offerte e
- l'elenco di confronto dei prezzi (confronto dei prezzi unitari e totali)
deve essere presentata in tempo utile prima della decisione di aggiudicazione, in modo da consentire un'adeguata revisione.
(3) Per tutte le deviazioni dal tipo di aggiudicazione previsto dal regolamento comunale sugli appalti o dalla procedura vincolante prevista dalle istruzioni per gli appalti per le aggiudicazioni dirette, è necessario ottenere preventivamente l'approvazione dell'RPA tramite il modulo memorizzato nel sistema FAIRgabe.
Ciò vale anche per tutte le proroghe attive o passive di contratti annuali o pluriennali basati su opzioni contrattuali, se l'RPA non ha già espressamente approvato le proroghe come parte dell'aggiudicazione del contratto. Nei casi in cui l'RPA non sia d'accordo con l'estensione del termine, l'estensione del contratto richiede una delibera preventiva del Comitato per gli appalti.
(4) Se il valore totale degli addendum per beni e servizi e dei corrispettivi supera i 5.000 euro o i 15.000 euro per i servizi di costruzione, questi sono soggetti a revisione da parte dell'RPA. A tal fine, i documenti di gara devono essere presentati all'RPA prima dell'esecuzione dell'ordine, insieme a una spiegazione dettagliata della loro necessità.
(5) Prima di annullare una gara d'appalto è necessario ottenere l'approvazione preventiva dell'RPA.
(6) Gli ordini che superano l'importo di 5.000 euro in singoli casi devono essere comunicati all'RPA immediatamente dopo l'ordine con le seguenti informazioni:
- Nome della misura,
- conto G/L/voce finanziaria e assegnazione del conto CO/centro finanziario o numero del conto G/L/ordine (SGB),
- numero della FAIRgabe (numero consecutivo della misura),
- Totale dell'ordine,
- Nome del contraente,
- precedente svolgimento della procedura di aggiudicazione.
(7) I limiti di valore specificati nei paragrafi da 1 a 6 sono importi netti.