Dal 29 settembre 2015
Elenco delle modifiche
Statuti di | entrato in vigore il | Regolamento modificato |
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11 luglio 2016(GU pag. 831, rettificato GU pag. 1270) | 01.10.2016 | Tariffa delle tasse |
18.12.2017 (GU pag. 2125) | 28.12.2017 | § Sezione 8 par. 2, Tariffa delle tasse |
04/09/2020 (GU p. 721) | 24.09.2020 | §§ Sezioni 8 par. 1, 9 par. 1, tariffa delle tasse |
23.03.2022 (GU p. 161) | 31.03.2022 | Tariffa delle tasse |
18/03/2024 (GU p. 129) | 28.03.2024 | Tariffa delle tasse |
Nella seduta del 17 settembre 2015, il Consiglio comunale di Bonn, previo parere espresso ora dal Consiglio distrettuale di Bonn il 22 settembre 2015, sulla base degli articoli 18, 19 e 19a della legge sulle strade e i percorsi della Renania Settentrionale-Vestfalia (StrWG NRW) nella versione pubblicata il 23 settembre 1995 (GV. NRW. p. 1028/SGV. NRW. 91), modificata da ultimo dalla legge del 20 maggio 2014 (GV. NRW. p. 294), nonché l'articolo 8 della legge federale sulle strade di grande comunicazione (FStrG) nella versione pubblicata il 19 aprile 1994 (BGBl. I pag. 854), modificata da ultimo dalla legge del 31 maggio 2013 (BGBl. I pag. 1388), e l'articolo 7 del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV. NRW. p. 666/SGV. NRW. 2023), modificato da ultimo dalla legge del 3 febbraio 2015 (GV. NRW. p. 208), sono stati adottati i seguenti statuti:
§ 1: Ambito di applicazione materiale
(1) Il presente regolamento si applica a tutte le strade comunali e distrettuali (compresi i sentieri e le piazze) dedicate al traffico pubblico, nonché alle arterie locali lungo il percorso delle strade federali e statali nell'area della città di Bonn.
(2) Le strade ai sensi del paragrafo 1 comprendono le componenti del corpo stradale, lo spazio aereo sopra il corpo stradale, gli accessori e le strutture accessorie specificate nel § 2 comma 2 della legge sulle strade e i sentieri del NRW e nel § 1 comma 4 della legge federale sulle strade principali.
(3) Questi statuti non si applicano a eventi di qualsiasi tipo (ad esempio programmi culturali, mercati, feste pubbliche) per i quali la città stessa è l'organizzatore, nonché ad altri eventi per i quali è previsto il pagamento di una tassa in conformità con i regolamenti tariffari per le mostre, i mercati settimanali, i mercati speciali, i mercati annuali, i mercati delle pulci, le feste pubbliche e gli eventi simili nella città di Bonn.
(4) I manifesti e la pubblicità sulle strade pubbliche regolati da contratto non rientrano nel presente regolamento.
§ 2: Usi speciali che richiedono un'autorizzazione
Ai sensi dei §§ 3 e 4 del presente statuto e del § 14 a della Straßen- und Wegegesetz NRW (legge sulle strade e i sentieri della Renania Settentrionale-Vestfalia), l'utilizzo delle strade al di fuori dell'uso pubblico come uso speciale richiede l'autorizzazione della Città di Bonn. L'uso è consentito solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione. L'autorizzazione è necessaria anche per l'uso della strada allo scopo di registrare una rappresentazione fotografica o digitale completa dell'area comunale o di una parte contigua di tale area o di singole strade o per un ulteriore uso grafico o digitale.
§ 3: Usi speciali senza autorizzazione
(1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per
- le componenti edilizie e le strutture pubblicitarie autorizzate dalle autorità edilizie, a condizione che il beneficio economico sia ridotto;
- l'addobbo delle facciate delle strade e delle case in occasione di celebrazioni, feste, processioni ed eventi simili per la coltivazione dei costumi, nonché per le processioni religiose per un massimo di una settimana prima e durante l'evento;
- colonnine di chiamata per auto, colonnine di chiamata di emergenza, pensiline per autobus per il trasporto pubblico, biglietterie automatiche;
- strutture permanenti per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- la distribuzione di volantini e l'esposizione di pannelli informativi per scopi religiosi o politici.
(2) Gli usi speciali esenti da autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere da b) a e), possono essere limitati o vietati se ciò è necessario per motivi di costruzione stradale o di sicurezza del traffico o di ordine.
§ 4: Altri usi
(1) La concessione di diritti d'uso della proprietà delle strade è disciplinata dal diritto privato se non pregiudica l'uso pubblico; non si tiene conto di una compromissione temporanea ai fini dell'approvvigionamento o dello smaltimento pubblico.
(2) Per l'utilizzo di una strada non dedicata è necessaria la stipula di un contratto di diritto privato.
§ 5: Richiesta di autorizzazione
(1) L'autorizzazione all'uso speciale viene rilasciata solo su richiesta. Di norma, questa deve essere presentata al Comune per iscritto almeno una settimana prima dell'utilizzo previsto dell'uso speciale, con informazioni dettagliate sull'ubicazione, il tipo, la portata e la durata dell'uso speciale. La domanda deve essere illustrata mediante disegni e descrizioni testuali in modo da poter valutare adeguatamente il tipo e la durata dell'uso e lo spazio di traffico utilizzato. Sono possibili domande collettive (ad esempio per l'installazione di container).
(2) Se l'uso speciale è associato a un ostacolo o a un pericolo per il traffico o a un danno alla strada o al rischio di tale danno, la domanda deve contenere informazioni su come si terrà conto dei requisiti di sicurezza o di ordine del traffico e della protezione della strada.
§ 6: Autorizzazione
(1) La licenza è concessa per un periodo limitato o revocata. Può essere rifiutata, revocata o concessa subordinandola a condizioni e requisiti se ciò è necessario per la sicurezza o l'ordine del traffico, per la protezione della strada o per salvaguardare gli interessi urbanistici o di sviluppo urbano. Le domande collettive devono essere approvate con un'autorizzazione complessiva.
(2) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a costruire e mantenere le strutture associate all'uso speciale in conformità alle norme di legge vigenti e alle regole tecniche riconosciute.
(3) Il titolare dell'autorizzazione non ha alcun diritto di risarcimento nei confronti della Città Federale di Bonn nel caso in cui l'autorizzazione venga revocata o la strada venga chiusa, modificata o ritirata.
(4) Il permesso personale per un uso speciale non è trasferibile; deve essere esercitato personalmente dal titolare del permesso. Qualsiasi sostituzione di durata superiore a 4 settimane per malattia o vacanza deve essere notificata ed è limitata a un massimo di un anno. Possono essere concesse eccezioni su richiesta.
(5) Il permesso di utilizzo speciale relativo a un immobile viene trasferito al successore legale. Quest'ultimo deve notificare il trasferimento, indicandone la data.
§ 7: Obbligo di garantire la sicurezza pubblica
L'obbligo di garantire la sicurezza pubblica spetta al titolare della licenza. Egli è responsabile di tutti i danni causati alla Città Federale di Bonn o a terzi dalle strutture o dal ripristino improprio dell'area di circolazione pubblica o in seguito all'esercizio dell'uso speciale. Il titolare della licenza deve tenere indenne la Città di Bonn da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.
§ 8: Tasse
(1) Le tariffe per gli usi speciali che richiedono un'autorizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal tariffario, che ne è parte integrante. L'esatta delimitazione delle zone tariffarie da I a III nel tariffario è riportata nella planimetria allegata come appendice, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Gli importi finali delle fatture sono arrotondati per eccesso e per difetto a 50 centesimi. La suddivisione delle zone per il car sharing a stazioni nelle aree a traffico pubblico è riportata nella cartina allegata "Mappa riassuntiva delle zone di car sharing", che costituisce parte integrante del presente regolamento.
(2) Su richiesta del titolare della licenza possono essere concesse agevolazioni di pagamento per tariffe d'uso speciali superiori a 1.000 euro. Le agevolazioni di pagamento danno luogo a richieste di interessi, la cui percentuale si basa sulle disposizioni del Codice fiscale tedesco e successive modifiche."
(3) Ai sensi dell'articolo 18 (3) della legge sulle strade e i sentieri del NRW e dell'articolo 8 (2a) della legge federale sulle strade di grande comunicazione, la città ha il diritto di richiedere il rimborso dei costi, nonché pagamenti anticipati e garanzie, in particolare per tutte le misure di costruzione in cui vi è il rischio di compromettere la zona di traffico pubblico. Questo diritto non pregiudica l'obbligo di pagare le tasse o l'esenzione dalle tasse per usi speciali in conformità con la tariffa.
(4) Resta impregiudicato il diritto di riscuotere diritti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale.
(5) La tassa viene riscossa per l'area di circolazione effettivamente utilizzata e per la durata autorizzata del permesso o fino alla sua revoca. Il calcolo della tassa per metro quadrato o parte di esso si basa sulla superficie risultante dalla delimitazione esterna dell'impianto per usi speciali. Gli usi speciali che si trovano interamente o parzialmente nello spazio aereo vengono proiettati sull'area di traffico e calcolati di conseguenza.
(6) Nel caso di unità temporali settimanali, mensili e annuali, ogni periodo iniziato di una settimana, un mese o un anno conta come un'unità completa.
(7) Se è prevedibile che l'uso speciale continui per un periodo di tempo indefinito, ad esempio nel caso di componenti fisse, è possibile concordare un importo di riscatto invece dell'attuale pagamento annuale, a seconda del singolo caso. L'importo di riscatto viene calcolato in base alla tariffa annuale e al periodo di utilizzo previsto.
(8) Vengono inoltre addebitate tasse per usi speciali non autorizzati che richiedono un'autorizzazione ai sensi del presente statuto.
§ 9: Esenzione dalle tasse
(1) Per gli usi speciali non si applicano le tariffe previste dalla tabella delle tariffe del presente statuto:
- da parte delle autorità pubbliche per l'adempimento dei loro doveri pubblici, a meno che non possano essere attribuite a un terzo come iniziatore. L'esenzione dalle tariffe non si applica alle imprese commerciali o alle operazioni interne di persone giuridiche di diritto pubblico;
- che perseguono esclusivamente scopi non lucrativi o di beneficenza ai sensi della legge fiscale o scopi ecclesiastici;
- dai consigli comunali e distrettuali, compresi i loro comitati;
- dagli organizzatori di eventi culturali, nella misura in cui questi eventi si svolgono gratuitamente;
- da stand informativi, a condizione che l'utente speciale non persegua scopi commerciali;
- dalle cabine telefoniche che servono a fornire servizi di base.
(2) Il sindaco può, a sua discrezione, rinunciare in tutto o in parte all'addebito di una tassa se gli usi speciali che richiedono un'autorizzazione sono esclusivamente o prevalentemente di interesse pubblico. Per il resto, l'esonero dal pagamento delle tasse per usi speciali è disciplinato dalle disposizioni della legge sulle tariffe locali per lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia.
(3) L'esenzione dalle tasse ai sensi del paragrafo 1 non esclude la necessità di un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 6.
§ 10: Debitore di onorari
(1) I soggetti tenuti al pagamento delle tasse sono
- il richiedente,
- il titolare della licenza
- la persona che esercita l'uso speciale o nel cui interesse viene esercitato l'uso speciale.
(2) Più debitori di tasse sono responsabili in solido.
§ 11: Origine dell'obbligo di pagamento delle tasse e data di scadenza
(1) L'obbligo di pagare le tasse nasce
- con il rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale,
- in caso di uso speciale non autorizzato, all'inizio dell'uso.
(2) Le tasse sono dovute al momento della notifica dell'avviso di tassa al debitore o al più tardi alla data di scadenza indicata nell'avviso. In caso di tasse annuali ricorrenti, le tasse successive devono essere pagate entro il 31 marzo del rispettivo anno finanziario.
(3) Se l'uso speciale è richiesto per un periodo specifico, le tasse da pagare sono calcolate per l'intero periodo richiesto. Se l'uso speciale viene richiesto in casi simili, ad esempio per i container, è possibile emettere una fattura collettiva.
(4) La tariffa minima viene addebitata una sola volta per ogni periodo di richiesta.
(5) La tassa per i numeri di tariffa da 14 a 23 deve continuare a essere pagata per le utilizzazioni speciali fino a quando l'area utilizzata non sarà nuovamente disponibile per l'uso pubblico, ma almeno per la durata dell'autorizzazione. Per dimostrare che l'uso è terminato, il debitore della tassa deve richiedere per iscritto l'accettazione alla Città di Bonn. Il debitore del canone dovrà sostenere i costi di monitoraggio da parte della Città Federale di Bonn fino all'accettazione senza difetti.
(6) Se i diritti sono dovuti in misura diversa a seconda della durata del periodo di valutazione, l'inizio del primo utilizzo speciale è sempre determinante per il calcolo, anche in caso di proroghe.
§ 12: Rimborso delle spese
(1) Se un uso speciale autorizzato viene abbandonato prematuramente, non viene utilizzato o le superfici vengono ridotte entro il periodo di autorizzazione, è possibile richiedere per iscritto il rimborso delle tasse pagate entro tale periodo. L'obbligo di pagare le tasse termina alla fine del periodo di valutazione in cui la Città Federale di Bonn viene informata per iscritto dell'abbandono.
(2) Le tasse pagate possono essere rimborsate proporzionalmente su richiesta se la città annulla un'autorizzazione speciale per più di tre giorni consecutivi per motivi non imputabili all'autore della tassa; in questo caso, viene fissata almeno la tassa minima prevista dalla tariffa. Ciò non si applica ai calcoli forfettari e agli importi di rimborso ai sensi del § 8 comma 6 del presente statuto.
(3) Le tariffe pagate in eccesso vengono rimborsate solo se l'importo da rimborsare supera i 5 euro.
§ 13: Obbligo di smaltimento
Se l'uso speciale non viene esercitato in conformità alle condizioni e ai requisiti e se la sicurezza o l'ordine pubblico sono messi a rischio da questo o dalle condizioni dei componenti, la Città Federale di Bonn può rimuovere le condizioni improprie o farle rimuovere a spese del titolare del permesso. Lo stesso vale se il permesso di utilizzo speciale è scaduto e il titolare del permesso non ha liberato l'area di circolazione. Le spese conseguenti sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
§ 14: Disposizioni transitorie
Per gli usi speciali concessi per un periodo limitato o revocati ai sensi della legge precedente, l'adeguamento delle tariffe in questi statuti sarà effettuato solo per i periodi di autorizzazione non ancora iniziati.
§ 15: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Allo stesso tempo, il regolamento sulle autorizzazioni e le tariffe per l'uso speciale delle strade pubbliche nella città di Bonn del 14 dicembre 2001 cessa di essere in vigore.
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I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si precisa che una violazione delle norme procedurali e formali del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NRW) nella creazione di questi regolamenti non può più essere fatta valere dopo la scadenza di un anno dalla data del presente annuncio, a meno che
- manchi l'autorizzazione prescritta o non sia stata eseguita la procedura di notifica prescritta,
- il presente regolamento non è stato debitamente pubblicizzato,
- il sindaco si sia precedentemente opposto alla delibera sullo statuto o
- il vizio di forma o di procedura sia stato preventivamente notificato alla città, specificando la disposizione di legge violata e il fatto che rivela il vizio.
Bonn, 29 settembre 2015
Nimptsch
Sindaco