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60-3 Ordinanza sulla protezione dei monumenti naturali
nell'area della città di Bonn
Dal 21 luglio 1970
Nella seduta del 16 luglio 1970, il Consiglio comunale di Bonn ha approvato una risoluzione sulla base degli articoli 3, 12 ( 1), 13 (1), 15 e 16 (1) della legge sulla conservazione della natura del Reich del 26 giugno 1935 (RGBl. I p. 821) e degli articoli 6, 7 (1) - (3) e 9 dell'ordinanza di attuazione della legge sulla conservazione della natura del Reich del 31 ottobre 1935 (RGBl. I p. 1275 - entrambi nella versione attualmente valida). ottobre 1935 (RGBl. I p. 1275) - entrambi nella versione attualmente in vigore - e il § 40 della legge sulla struttura e i poteri delle autorità di regolamentazione - legge sulle autorità di regolamentazione - del 16 ottobre 1956 nella versione pubblicata il 28 ottobre 1969 (GV. NW. p. 732/SGV. 2060):
§ 1
I monumenti naturali della città di Bonn elencati nell'allegato alla presente ordinanza saranno iscritti nel registro dei monumenti naturali il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e riceveranno quindi la protezione della legge sulla conservazione della natura del Reich.
§ 2
(1) È vietato rimuovere, distruggere o alterare in altro modo i monumenti naturali. Questo divieto comprende anche tutte le misure che possono danneggiare o compromettere i monumenti naturali o i loro dintorni, ad esempio l'apposizione di cartelli, l'installazione di bancarelle, tende, lo scarico di macerie o altri rifiuti.
L'alterazione di un monumento arboreo comprende anche la potatura, la rottura di rami, il danneggiamento dell'apparato radicale o qualsiasi altro disturbo alla crescita, a meno che non si tratti di misure di manutenzione del monumento naturale.
(2) I proprietari o gli utenti autorizzati sono tenuti a segnalare qualsiasi danno o difetto ai monumenti naturali all'autorità per la conservazione della natura, che avvierà le misure necessarie.
§ 3
In casi particolari, l'Autorità per la protezione della natura di Bonn può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
§ 4
Gli articoli 21 e 22 della legge sulla conservazione della natura del Reich e gli articoli 15 e 16 dell'ordinanza di attuazione della legge sulla conservazione della natura del Reich si applicano alla punizione dei reati contro le disposizioni della presente ordinanza, a meno che non siano applicabili disposizioni penali più severe.
§ 5
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo al suo annuncio pubblico. Allo stesso tempo, le ordinanze sulla protezione dei monumenti naturali precedentemente in vigore nella città di Bonn cesseranno di essere applicate.
Città di Bonn in qualità di autorità per la conservazione della natura - - - L'ordinanza di cui sopra viene pubblicata.