Dal 18 luglio 2011
Elenco delle modifiche
Ordinanza del | entrata in vigore il | Regolamento modificato |
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06.06.2012 | 14.06.2012 | Sezione 6.2, Allegato 1 |
(GU n. 26, pag. 219) | - | - |
Preambolo
Il Land Renania Settentrionale-Vestfalia si è avvalso della possibilità offerta dalla Sezione 64a PBefG di sostituire il sistema di compensazione federale per il trasporto scontato di apprendisti su servizi di linea, ai sensi della Sezione 45a PBefG, con la legge statale della ÖPNVG NRW. A partire dal 1° gennaio 2011, la Sezione 11a dell'ÖPNVG NRW ha creato un'indennità forfettaria separata per il trasporto degli apprendisti. Almeno l'87,5% dell'indennità forfettaria per il trasporto di formazione deve essere versato dalle autorità di trasporto pubblico in conformità con gli standard della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW come compensazione per i costi sostenuti per il trasporto di passeggeri con abbonamenti per il trasporto di formazione su tram, filobus o servizi di linea con veicoli a motore in conformità con le Sezioni 42, 43 n. 2 PBefG e non sono coperti dalla legge. 2 PBefG e che non sono coperti dai corrispondenti introiti tariffari, alle aziende di trasporto nella loro area attraverso un regolamento generale in conformità con l'art. 3 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
Il forfait per il trasporto di formazione viene concesso per motivi di politica strutturale nell'interesse pubblico. L'importo forfettario è destinato a garantire alla popolazione un servizio di trasporto pubblico adeguato nell'ambito del trasporto formativo. In questo contesto, l'obiettivo è quello di consentire alle aziende di trasporto di fornire servizi di trasporto educativo sulla base dei servizi di trasporto a tempo compensando i costi sostenuti.
Con il presente statuto, la Città Federale di Bonn stabilisce un regolamento generale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e disciplina i dettagli dell'inoltro della somma forfettaria per il trasporto scolastico concessa alla città dallo Stato ai sensi del § 11a Paragrafo 2 della ÖPNVG NRW alle aziende di trasporto nella sua area di competenza. A tal fine, nella seduta del 14 luglio 2011, il Consiglio della città federale di Bonn ha adottato il seguente statuto sulla base dell'articolo 7 (1) del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV. NRW. p. 666/SGV. NRW. 2023), modificato da ultimo dalle leggi del 24 maggio 2011 (GV. NRW. p. 270, 271):
1. base giuridica, forma giuridica, responsabilità
1.1 Base giuridica
§ L'art. 11a (2) della ÖPNVG NRW e l'art. 3 (2) in combinato disposto con l'art. 2 lett. l) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 costituiscono la base giuridica di questa disposizione generale.
1.2 Forma giuridica
La presente disposizione generale è emanata come legge ai sensi dell'articolo 7 (1) del GO NRW.
1.3 Responsabilità / Organismo responsabile come autorità competente
L'autorità competente ai sensi dell' art. 2 lett. b) e l) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per l'emanazione e l'attuazione della disposizione generale è la Città Federale di Bonn in qualità di ente responsabile per il trasporto pubblico locale (ÖPNV) ai sensi dell'art. 3 (1) della ÖPNVG NRW. Quando nel presente statuto si fa riferimento all'autorità competente, ci si riferisce alla città come autorità responsabile per questo statuto.
2. ambito di applicazione
2.1 Ambito geografico
Questo regolamento generale si applica all'intero territorio (area geografica di responsabilità) dell'autorità competente.
2.2 Tipi di servizi di trasporto inclusi
Il presente regolamento generale si applica a tutti i servizi tranviari, filoviari e di linea con veicoli a motore ai sensi del § 42 e del § 43 n. 2 PBefG nell'area di responsabilità dell'autorità competente (n. 2.1), nella misura in cui si tratta di servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri (ÖPNV) ai sensi del § 8 par. 1 e par. 2 PBefG. Sono compresi anche i servizi di linea gestiti come servizi a richiesta. È determinante la forma di trasporto specificata nel rispettivo avviso di autorizzazione.
3. obblighi di servizio pubblico degli operatori
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1370/2007, gli obblighi di servizio pubblico degli operatori(cfr. sezione 4.1) sono definiti in questa disposizione generale come segue:
3.1 Obbligo di servizio pubblico: tariffa massima per gli abbonamenti dei tirocinanti
Tutti gli operatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale sono tenuti a non superare le seguenti tariffe massime per gli abbonamenti per il trasporto scolastico. Le tariffe massime sono calcolate come riduzione sugli abbonamenti per il trasporto scolastico in conformità alle disposizioni delle sezioni 3.2 e 3.3. Esse si applicano al gruppo di passeggeri degli apprendisti (sezione 3.4).
3.2 Biglietti orari per il trasporto scolastico
Gli abbonamenti a tempo per il trasporto scolastico sono quelli indicati nel "VRS-Gemeinschaftstarif" nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore della disposizione generale di cui al paragrafo 6.2.2 - del regolamento tariffario; non sono rilevanti gli abbonamenti per apprendisti destinati a viaggi di piacere o ad altri scopi di trasporto, come gli JuniorTicket o gli JuniorTicket in abbonamento (alla data di entrata in vigore della disposizione generale di cui alle sezioni 6.2.2.12 e 6.2.2.13 del regolamento tariffario).
3.3 Tariffa di riferimento e riduzione
La tariffa di riferimento è l'abbonamento mensile per tutti ("MonatsTicket Erwachsene") della tariffa comunitaria VRS. Lo sconto effettivo (sconto minimo) sugli abbonamenti per il trasporto scolastico (sezione 3.2) deve essere superiore al 20% della tariffa di riferimento a partire dal 1° agosto 2012, in conformità alla sezione 11a (2) frase 3 della ÖPNVG NRW. Per il periodo fino al 31 luglio 2012, è sufficiente mantenere lo sconto effettivo sugli abbonamenti per il trasporto scolastico nella "tariffa comune VRS" che esisteva al momento dell'entrata in vigore della disposizione generale.
La riduzione effettiva deve essere valutata come segue:
- Se l'abbonamento per il trasporto scolastico è un tipo di tariffa diversa da quella di riferimento, la differenza di prezzo esistente tra il biglietto di riferimento e il tipo di tariffa per il trasporto pubblico paragonabile all'abbonamento per il trasporto scolastico deve essere presa in considerazione come fattore matematico. Questo fattore deve essere determinato e applicato sulla base dell'attuale rapporto di prezzo tra i rispettivi tipi di tariffa.
- Le differenze di fruibilità dei rispettivi abbonamenti devono essere prese in considerazione in base ai criteri elencati nell'Allegato 1. L'autorità competente utilizza i criteri elencati nell'allegato 1 per verificare se lo sconto minimo di oltre il 20% è stato rispettato a partire dal 1° agosto 2012 (sezione 11a (2) frase 3 ÖPNVG NRW). Se stabilisce che la riduzione non è stata rispettata, la compensazione è concessa solo nella misura in cui non vengono superate le tariffe che soddisfano i requisiti della determinazione dell'autorità competente.
- In caso di modifiche previste alla tariffa di cui alla Sezione 3.2, il gestore - o un ente da esso autorizzato - informerà per tempo l'autorità competente della struttura tariffaria prevista e presenterà la propria domanda tariffaria ai sensi della Sezione 39 PBefG solo dopo la conferma dell'autorità competente. L'autorità competente rilascia la conferma entro 10 giorni dal giorno in cui riceve la notifica della prevista modifica tariffaria da parte del gestore o di un organismo da esso autorizzato. La conferma si considera rilasciata se non viene rifiutata entro il termine. La conferma della modifica della tariffa viene rifiutata solo se la riduzione minima prevista dalla legge per gli abbonamenti per il trasporto scolastico, tenendo conto delle maggiorazioni necessarie (a) e b) dell'allegato 1 al punto 3.3), non è rispettata rispetto alla tariffa di riferimento.
3.4 Determinazione del gruppo di tirocinanti
Gli apprendisti sono considerati persone autorizzate all'utilizzo di abbonamenti per il trasporto scolastico nella tariffa "VRS-Gemeinschaftstarif" modificata (all'entrata in vigore di questa disposizione generale, punto 6.2.2.1 delle disposizioni tariffarie). In caso di modifiche previste al regolamento tariffario del "VRS-Gemeinschaftstarif" per quanto riguarda il gruppo di utenti autorizzati a utilizzare gli abbonamenti per il trasporto scolastico rispetto allo stato al momento dell'entrata in vigore, l'operatore - o un organismo da esso incaricato - informerà tempestivamente l'autorità competente della modifica prevista e presenterà le relative domande ai sensi del § 39 PBefG solo dopo la conferma dell'autorità competente. L'autorità competente rilascia la conferma entro quattro settimane. La conferma si considera rilasciata se non viene rifiutata entro tale termine.
3.5 Tariffe transitorie, di riconoscimento e in-house
Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle tariffe transitorie, riconosciute e interne delle aziende di trasporto che vengono offerte al di fuori dell'area di validità della tariffa di rete "VRS-Gemeinschaftstarif".
La tariffa di riferimento della rispettiva tariffa di transizione, di riconoscimento e interna qui menzionata per i biglietti a tempo del trasporto di formazione deve essere commerciabile. Ciò è garantito se non prevede prezzi superiori alla tariffa della rete "VRS-Gemeinschaftstarif" per tratte di lunghezza comparabile e opzioni di utilizzo comparabili. In caso contrario, l'azienda di trasporto deve fornire una prova completa della commerciabilità. In caso contrario, la tariffa di riferimento deve essere limitata a un livello commerciabile.
Al momento della presentazione della domanda (Sezione 11.1), l'operatore deve informare l'autorità competente dei propri abbonamenti per il trasporto scolastico e fornire la prova dell'esistenza dell'effettivo sconto minimo in conformità con la Sezione 3.3. L'autorità competente determina le tariffe di riferimento pertinenti e verifica la conformità alle disposizioni del presente regolamento generale in conformità al punto 3.3 in combinato disposto con l'Allegato 1 . Allegato 1.
4. ulteriori condizioni per la concessione dell'indennizzo
L'indennizzo ai sensi dell'articolo 11a (2) della ÖPNVG NRW è concesso per garantire che la popolazione sia adeguatamente servita con servizi di trasporto educativo sulla base dei servizi di trasporto programmati.
4.1 Autorizzazione a presentare domanda/operatore
La domanda di risarcimento può essere presentata solo dalle imprese di trasporto ai sensi dell'art. 3 PBefG che effettuano servizi di trasporto secondo la definizione dell'art. 2 (operatore). L'operatore è la persona fisica o giuridica titolare di una concessione di linea o di un permesso temporaneo ai sensi della PBefG o a cui è stata trasferita la gestione operativa ai sensi dell'art. 2 (2) n. 3 PBefG.
Nel caso di concessioni congiunte, i concessionari comuni sono autorizzati a presentare domanda come società di diritto civile se la gestione operativa non è stata trasferita a un operatore ai sensi dell'articolo 2 (2) n. 3 PBefG.
In caso di trasferimento della gestione operativa, solo l'operatore è autorizzato a presentare domanda, non il titolare della licenza.
Gli appaltatori non possono presentare domanda.
4.2 Applicazione o riconoscimento delle tariffe comunitarie, transitorie e nazionali
Ai sensi dell'articolo 11a (2), frase 3 e mezzo 1 della ÖPNVG NRW, la compensazione è concessa solo agli operatori che applicano o almeno riconoscono le tariffe comunitarie valide nella loro versione attuale (in particolare la tariffa VRS) e le tariffe transitorie, nonché la tariffa statale ai sensi dell'articolo 5 (3) della ÖPNVG NRW sui loro servizi di linea nell'anno per il quale viene richiesta la compensazione (anno di concessione).
4.3 Ulteriori requisiti
4.3.1 Esercizio conforme al piano di trasporto locale
Un ulteriore prerequisito per la concessione della compensazione è che l'operatore gestisca i servizi di linea da lui gestiti e rientranti nell'ambito di applicazione della presente disposizione generale in conformità al piano di trasporto locale applicabile nell'anno di autorizzazione.
4.3.2 Conformità ai requisiti
L'inosservanza dei suddetti requisiti può comportare il rifiuto totale o parziale dell'indennizzo nell'ambito del principio di proporzionalità.
5. schema di equalizzazione
5.1 Concessione di una compensazione finanziaria / anno di autorizzazione
In conformità a questa disposizione generale, vengono concessi fondi agli operatori ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW a titolo di compensazione per i costi sostenuti per il trasporto di passeggeri con abbonamenti per il trasporto scolastico su tram, filobus o servizi regolari con veicoli a motore ai sensi delle Sezioni 42, 43 n. 2 PBefG e che non sono coperti dai corrispondenti introiti tariffari, vale a dire a titolo di compensazione ai sensi dell'Art. 3 (2) in combinato disposto con l'Art. 2 (g) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per gli effetti finanziari riconducibili all'adempimento degli obblighi di cui al n. 3. Art. 2 lett. g) Regolamento (CE) n. 1370/2007 per gli effetti finanziari derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui al n. 3.
L'indennizzo è concesso per un anno solare (anno di autorizzazione).
5.2 Nessun diritto al risarcimento completo
Questa disposizione generale non stabilisce alcun diritto alla piena compensazione dei costi di cui al punto 5.1. Inoltre, in base a questa disposizione generale, non vi è alcun diritto alla compensazione integrale dell'effetto finanziario netto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007.
Il confronto tra le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa di riferimento e le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa ridotta per il trasporto scolastico non è determinante ai fini della valutazione della compensazione.
5.3 Limitazione del risarcimento
A titolo di compensazione (Clausola 5.1), l'operatore riceve al massimo l'importo risultante dalla Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW in conformità alla Clausola 6, nella misura in cui questo non superi il limite massimo ai sensi della legge sugli aiuti di Stato risultante dalla definizione dei parametri in conformità alla Clausola 7 e dal controllo della sovracompensazione in conformità alla Clausola 8 in combinazione con il sistema di incentivi in conformità alla Clausola 9 (Clausole 8.2 e 8.3).
6. calcolo ai sensi dell'articolo 11a (2) ÖPNVG NRW
6.1 Invio di fondi ai sensi dell'articolo 11a (2) ÖPNVG NRW
A titolo di compensazione (Sezione 5.1), in conformità con la Sezione 11a (2) frase 2 della ÖPNVG NRW e con le limitazioni di cui alla Sezione 5.3, le rispettive quote dei fondi assegnati agli operatori in conformità con la Sezione 11a (2) frase 1 della ÖPNVG NRW vengono trasferite agli operatori alle condizioni della presente disposizione generale, al fine di consentire agli operatori di fornire trasporti di formazione. Le quote degli operatori del budget previsto a questo scopo (Sezione 6.2) sono determinate in conformità alla Sezione 11a (2) frasi 4 e 5 della ÖPNVG NRW (Sezioni da 6.3 a 6.6).
6.2 Bilancio reso disponibile
Ai sensi dell'articolo 11a comma 2 frase 1 della ÖPNVG NRW, l'autorità competente mette a disposizione almeno l'87,5% dei fondi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 11a comma 1 della ÖPNVG NRW per questo scopo nel 2011 e nel 2012. Negli anni successivi, l'autorità competente determina in anticipo il budget previsto per il rispettivo anno solare, pari ad almeno l'87,5% in conformità con la Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW, mediante una delibera (ad esempio, nell'ambito delle delibere di bilancio). Gli interessi attivi maturati dall'autorità competente, gli interessi passivi risparmiati o gli interessi riscossi da terzi, nonché i fondi non utilizzati ai sensi della Sezione 11a (3) della ÖPNVG NRW, aumentano il totale dei fondi da erogare.
6.3 Entrate dal trasporto educativo
L'espressione "entrate rilevanti nel settore del trasporto scolastico" ai sensi dell'articolo 11a (2) frase 4 della ÖPNVG NRW deve essere intesa come segue:
6.3.1
I ricavi ai sensi delle Sezioni 6.3.2. e 6.3.3 da servizi di linea ai sensi del § 42, § 43 n. 2 PBefG devono essere riconosciuti, anche se i servizi sono gestiti come servizi a richiesta.
- Sono esclusi i redditi derivanti da servizi di trasporto esenti.
- Devono essere inclusi anche i redditi derivanti da servizi regolari che attraversano i confini nazionali. A questi si applica quanto segue: devono essere riconosciuti solo i redditi generati all'interno dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il reddito attribuibile ai tratti di linea che circolano al di fuori del NRW non deve essere incluso. Questi devono invece essere delimitati in base a una metodologia riconosciuta e consueta nel settore (in particolare, inizialmente in base alla procedura di ripartizione dei ricavi applicabile). L'operatore deve fornire all'autorità competente dettagli verificabili sulla metodologia utilizzata per la ripartizione dei ricavi sulla linea in questione (cfr. sezione 8.1.2).
6.3.2
Devono essere riconosciuti solo i ricavi tariffari derivanti dalla vendita di biglietti in conformità con la sezione 6.3.3. Ciò include anche i ricavi derivanti dall'aumento delle tariffe di trasporto per il trasporto scolastico.
In particolare, non sono inclusi i seguenti elementi
- Sovvenzioni o altri pagamenti aggiuntivi da parte di autorità scolastiche, scuole, comuni o altri enti pubblici;
- le entrate derivanti dalla pubblicità dei veicoli o da entrate simili generate (indirettamente) dai servizi di linea;
- pagamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 45a PBefG da parte di altri Stati federali (per le tratte transfrontaliere) e pagamenti aggiuntivi da parte dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia ai sensi dell'articolo 45a PBefG. 6.3.3 I proventi del trasporto scolastico sono quelli derivanti dalla vendita di tutti gli abbonamenti per il trasporto scolastico (cfr. sezione 3), indipendentemente dal fatto che i biglietti siano pagati dalle autorità scolastiche o dagli studenti (o dai loro tutori legali) o in proporzione da entrambi (contributo proprio ai sensi della sezione 97 SchulG NRW).
6.3.3
I proventi del trasporto scolastico sono i proventi della vendita di tutti gli abbonamenti per il trasporto scolastico (cfr. sezione 3), indipendentemente dal fatto che i biglietti siano pagati dalle autorità scolastiche o dagli studenti (o dai loro tutori legali) o in proporzione da entrambi (contributo proprio ai sensi della sezione 97 SchulG NRW).
6.3.4
Tutti i ricavi generati da un operatore della Renania Settentrionale-Vestfalia nel settore del trasporto scolastico come sopra definito sono determinanti, indipendentemente dall'autorità competente in cui sono stati generati.
6.3.5
Non sono rilevanti le entrate in denaro, ma piuttosto le entrate nel trasporto formativo assegnate agli operatori in base al risultato della ripartizione delle entrate nelle rispettive associazioni/comunità di trasporto (si veda la sezione 11.3.3 lett. c).
6.3.6
L'operatore deve fornire la prova, sotto forma di certificato di revisione, che i ricavi del trasporto di formazione sono stati calcolati in conformità con i requisiti di cui sopra. Il certificato deve anche indicare l'importo del reddito dell'operatore derivante dal trasporto di formazione (a livello nazionale). La sezione 7.3, frase 3, si applica di conseguenza.
6.4 Determinazione dei ricavi dei servizi di formazione per operatore nell'area dell'autorità competente (vagoni-chilometro)
Nel caso di operatori che operano nell'area di più autorità competenti (autorità di trasporto pubblico), la ripartizione delle entrate nel settore del trasporto di formazione viene effettuata come segue, in conformità all'articolo 11a (2) frase 5 della ÖPNVG NRW:
6.4.1
Tutti gli introiti derivanti dal trasporto di formazione generati da un operatore nell'anno di approvazione (cfr. Sezione 6.3) vengono assegnati alle autorità competenti (autorità di trasporto pubblico) della Renania Settentrionale-Vestfalia nelle cui aree il rispettivo operatore era attivo nell'anno di approvazione, in base al numero di carri-chilometro (carri-km) forniti da tale operatore in tutto lo Stato (nella Renania Settentrionale-Vestfalia) nell'anno di approvazione.
6.4.2
Tutti i carri-chilometro forniti su servizi di linea ai sensi del § 42, § 43 n. 2 PBefG in Renania Settentrionale-Vestfalia sono rilevanti, nella misura in cui si tratta di servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri ai sensi del § 8 (1) e (2) PBefG. Sono compresi i carri-chilometro forniti sulle tratte transfrontaliere in NRW. Inoltre, vengono presi in considerazione i carri-chilometro forniti nel trasporto su richiesta ai sensi dei §§ 42, 43 n. 2 PBefG.
6.4.3
Per chilometri-vagone si intendono i servizi operativi effettivamente forniti - e per quanto riguarda i servizi di linea ai sensi del § 42 PBefG: servizi di linea, compresi i viaggi di richiamo. I viaggi di partenza e di ritorno non sono presi in considerazione. Nel caso di servizi a richiesta (Sezione 6.4.2), possono essere presi in considerazione solo i chilometri-vagone effettivamente forniti, che l'operatore dimostra in modo verificabile all'autorità competente.
6.4.4
In linea di principio, i chilometri per carro non sono ponderati. Eccezioni: I chilometri per vagone effettuati da veicoli ferroviari leggeri in doppia trazione sono ponderati due volte. I vagoni-chilometro per i servizi a richiesta (paragrafi 6.4.2 e 6.4.3) sono ponderati a un terzo.
6.4.5 Procedura per l'attribuzione dei ricavi
Ai sensi dell'articolo 11a (2) frase 5 della ÖPNVG NRW, per la ripartizione dei ricavi è necessario seguire la seguente procedura: Il punto di partenza è costituito, da un lato, dal totale di tutti i ricavi generati da un operatore nel settore dei trasporti di formazione (Sezione 6.3) e, dall'altro, dal totale di tutti i carri-chilometro forniti da tale operatore (Sezioni da 6.4.1 a 6.4.4). Questo viene utilizzato per determinare il ricavo (euro) per carro-chilometro ottenuto da questo operatore nel trasporto di formazione (corrispettivo medio). Questo tasso (euro per carro-chilometro) deve essere moltiplicato per i carri-chilometro gestiti da questo operatore nel territorio dell'autorità competente. Si ottiene così l'introito da destinare all'autorità competente per il trasporto di formazione di questo operatore. L'operatore deve dimostrare, mediante un certificato di revisione, che il calcolo dei carri-chilometro pertinenti e l'assegnazione all'autorità competente delle entrate calcolate in conformità alla sezione 6.3 soddisfano i requisiti di cui sopra. Il certificato deve indicare i carri-chilometro effettivamente effettuati dall'Operatore in NRW, differenziati in base agli enti responsabili e nell'area dell'autorità competente. La sezione 7.3, frase 3, si applica di conseguenza.
6.5 Quota calcolata del rispettivo operatore nei fondi ai sensi dell'articolo 11a (2) ÖPNVG NRW
La quota di bilancio del rispettivo operatore ai sensi del Paragrafo 6.2 viene calcolata come segue, fatto salvo il Paragrafo 6.6:
L'autorità competente somma tutti gli introiti derivanti dal trasporto per la formazione che le devono essere assegnati in conformità con la Sezione 6.4.
Calcola poi le quote degli operatori su questo totale sulla base dei rispettivi introiti derivanti dal trasporto per la formazione.
Infine, moltiplica la quota del rispettivo operatore per il budget messo a disposizione in conformità con la clausola 6.2. In base alla Sezione 6.6, si ottiene la quota aritmetica del rispettivo operatore nei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW.
La distribuzione dei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) della ÖPNVG NRW ai singoli operatori si basa quindi sulla rispettiva quota di entrate nel trasporto scolastico. Il meccanismo di distribuzione previsto dalla legge presuppone implicitamente una correlazione tra entrate e costi e quindi anche alle perdite che devono essere compensate dal trasporto scolastico.
6.6 Prenotazione/correzione della quota
Il trasferimento della quota dei fondi calcolata in base alle disposizioni di cui sopra ai sensi dell'articolo 11a, paragrafo 2, della ÖPNVG NRW (paragrafo 6.5) al rispettivo operatore è soggetto alla condizione che le altre disposizioni del presente regolamento generale sulla sovracompensazione non comportino un importo inferiore (cfr. paragrafi 8.2 e 8.3); a questo proposito, il calcolo della quota dei fondi ai sensi dell'articolo 11a, paragrafo 2, della ÖPNVG NRW è un importo massimo (limite superiore ai sensi dell'articolo 11a, paragrafo 2, della ÖPNVG NRW).
Se il test di sovracompensazione per un operatore determina la necessità di ridurre l'indennizzo a un importo inferiore rispetto alla quota calcolata dei fondi ai sensi della Sezione 11a Par. 2 ÖPNVG NRW fino al limite della sovracompensazione, la differenza tra la quota calcolata di questo operatore nei fondi ai sensi della Sezione 11a Par. 2 ÖPNVG NRW e la quota calcolata di questo operatore nei fondi. 2 della ÖPNVG NRW e l'importo della compensazione determinato per tale operatore in base al test di sovracompensazione sarà distribuita agli altri operatori in conformità alla Sezione 6.5, ma solo fino al limite di sovracompensazione determinato per ciascun operatore (cfr. Sezioni 8.2 e 8.3 e 11.3.3).
7. regolamenti di base sul divieto di sovracompensazione e parametrizzazione in conformità al Regolamento (CE) n. 1370/2007
7.1 Sistematica
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la compensazione (n. 5.1) deve essere limitata all'effetto finanziario netto dell'obbligo di servizio pubblico (n. 5.3). Per rispettare il divieto di sovracompensazione, i parametri di compensazione ai sensi dell'art. 4 (1) (b) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 (limite massimo in base ai parametri) devono essere stabiliti in anticipo in modo da escludere la sovracompensazione. L'importo determinato dai parametri è la compensazione massima possibile; si vedano le sezioni 7.5 e 7.6. Inoltre, la successiva verifica della sovracompensazione deve essere effettuata in conformità all'Art. 6 Paragrafo 1 in combinazione con l'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 (limite massimo basato sui costi effettivi non coperti); si veda la sezione 8. Le seguenti disposizioni di base delle sezioni da 7.2 a 7.4 si applicano a queste due fasi per garantire il rispetto del divieto di sovracompensazione.
7.2 Disposizioni concorrenti di un contratto di servizio pubblico
Nella misura in cui esiste un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 per un servizio di linea (sezione 2.2), che determina i parametri di compensazione per questo servizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e in base al quale i fondi sono inclusi nella liquidazione annuale per il rispetto del divieto di sovracompensazione sulla base di questa disposizione generale, le disposizioni corrispondenti di questo contratto di servizio pubblico sono esclusivamente e definitivamente decisive per i parametri di compensazione. 1370/2007 e in base al quale i fondi sono inclusi nella liquidazione annuale per il rispetto del divieto di sovracompensazione sulla base di questa disposizione generale, le disposizioni corrispondenti di questo contratto di servizio pubblico sono esclusivamente e definitivamente decisive per la parametrizzazione e, nel caso dell'art. 6 (1) frase 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche per il successivo controllo della sovracompensazione; non vi è alcun controllo della sovracompensazione in base a questa disposizione generale. L'operatore deve presentare i contratti di servizio pubblico corrispondenti al momento della presentazione della domanda o nell'ambito del suo obbligo di cooperazione (Sezione 11). Se l'autorità competente stessa ha aggiudicato il contratto di servizio pubblico, è sufficiente citarla. L'operatore deve inoltre informare l'autorità competente del rispettivo risultato della verifica annuale della sovracompensazione (cfr. Sezione 11.3.3).
Se non esiste un contratto di servizio pubblico che soddisfi i requisiti della frase 1, la parametrizzazione e i successivi controlli di sovracompensazione devono essere eseguiti in conformità alla presente disposizione generale.
7.3 Punto di riferimento per la verifica della sovracompensazione
Fatto salvo il Paragrafo 7.2, la parametrizzazione e la successiva verifica della sovracompensazione ai sensi della presente disposizione generale si riferiscono a tutte le linee (sezioni) di un operatore nel territorio dell'autorità competente o, ai sensi del Paragrafo 7.4, includono le sezioni di linea transfrontaliere.
La verifica deve riguardare i costi e i ricavi totali per l'esercizio di queste linee (sezioni) nel rispettivo anno di autorizzazione.
Nella misura in cui questa disposizione generale richiede il certificato di un revisore per la verifica dei costi o dei ricavi, si applica quanto segue: il revisore incaricato dall'operatore deve essere scelto in accordo con l'autorità competente. Se non è possibile scegliere un revisore di comune accordo, il compenso sarà rifiutato (Sezione 11.3.4). Per quanto riguarda i diritti di ispezione dell'autorità competente, si applica la Sezione 11.5.
7.4 Gestione del traffico transfrontaliero
Nel caso di linee che attraversano i confini di altri distretti o città (linee transfrontaliere), l'autorità competente può concordare con altre autorità competenti che la valutazione della sovracompensazione in relazione alla linea o alle linee nel loro complesso sia effettuata da una delle autorità competenti in qualità di autorità capofila.
Se tali accordi vengono raggiunti tra le autorità competenti, l'autorità competente capofila (operatore capofila) informa l'operatore interessato il prima possibile.
7.5 Parametri ai sensi dell'art. 4 par. 1 lett. b) i) del Regolamento (CE) n. 1370/2007
L'operatore deve presentare un calcolo preliminare dei costi delle linee (paragrafo 7.3) in conformità con il foglio di calcolo dell'Allegato 2 al momento della presentazione della domanda (paragrafo 11.1). Il calcolo deve includere un'adeguata remunerazione del capitale impiegato. I parametri (importo per parametro di costo) e le quantità (volume in relazione al rispettivo parametro di costo) devono essere specificati nel foglio di calcolo. L'autorità competente utilizzerà i valori corrispondenti come parametri per la verifica della sovracompensazione; essi limitano l'importo dei costi ammissibili alla compensazione (cfr. Sezione 8.2.1).
7.6 Preparazione del calcolo preliminare
L'operatore si assume il rischio dei costi.
L'operatore sviluppa il calcolo preliminare (sezione 7.5) a partire dai costi totali della sua azienda come segue:
- L'attribuzione dei costi alle linee viene effettuata in modo appropriato e comprensibile secondo standard oggettivi. L'operatore si attiene alla clausola 5 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 (contabilità separata). L'operatore deve applicare queste norme di ripartizione in modo uniforme a tutte le attività per la durata delle licenze di linea per le quali viene concessa una compensazione ai sensi della presente disposizione generale. Le attività basate su contratti di servizio pubblico devono essere separate per calcolo (cfr. sezione 7.2).
- Per i tratti di linea che superano l'area di responsabilità dell'autorità competente e per i quali non è stata concordata una gestione principale ai sensi del paragrafo 7.4, i costi devono essere imputati ai tratti di linea nelle aree delle rispettive autorità competenti in modo appropriato, comprensibile e standardizzato, secondo gli stessi standard oggettivi.
L'operatore prepara il calcolo secondo standard comprensibili a partire dai costi effettivi di almeno l'anno precedente e dalla previsione dell'andamento dei costi con l'ausilio di ipotesi appropriate sull'andamento di tali costi per l'anno di autorizzazione. L'operatore deve preparare questa derivazione del calcolo dei costi in modo uniforme per tutti i servizi. Se viene apportata una modifica a tale derivazione, questa deve essere riconducibile alla precedente derivazione dei costi per la durata delle licenze di linea attraverso una dichiarazione di riconciliazione. L'operatore garantisce di mantenere la continuità dei costi nella contabilità. Le modifiche sono rese tracciabili tramite dichiarazioni di riconciliazione.
L'operatore fornisce la prova della conformità ai seguenti requisiti sotto forma di certificato di revisione:
- sono soddisfatti i requisiti per la corretta attribuzione dei costi alle linee secondo standard oggettivi; è rispettato il punto 5 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 (contabilità separata);
- l'operatore ha applicato i criteri di assegnazione in modo uniforme per tutte le attività;
- per le sezioni di tutte le linee che superano l'area di responsabilità dell'autorità competente e per le quali non è stato concordato un lead management in conformità al punto 7.4, i costi sono stati imputati in modo appropriato, comprensibile e uniforme alle sezioni delle linee nelle aree delle rispettive autorità competenti in conformità agli stessi standard oggettivi;
- le attività basate su contratti di servizio pubblico sono matematicamente separate;
- il calcolo si basa sui costi effettivi di almeno l'anno precedente e sulle previsioni di sviluppo dei costi secondo standard comprensibili;
- la derivazione del calcolo dei costi è standardizzata per tutte le attività dell'azienda;
- se sono state apportate modifiche alla derivazione, esiste un prospetto di riconciliazione che può essere utilizzato per verificare l'uniformità della derivazione originale del calcolo dei costi;
- l'operatore ha mantenuto la continuità nella sua contabilità; se sono state apportate modifiche alla contabilità, la continuità rispetto alla derivazione del calcolo dei costi è documentata in modo comprensibile dalle riconciliazioni.
8. attuazione del controllo della sovracompensazione in conformità all'allegato del Regolamento (CE) n. 1370/2007
8.1 Determinazione dei costi e dei ricavi effettivi
8.1.1 Determinazione dei costi effettivi
I costi effettivi sono determinati per le linee (tratte) di un operatore nel territorio dell'autorità competente (paragrafo 7.3) o, in conformità al paragrafo 7.4, includendo le tratte transfrontaliere.
I costi effettivi sono determinati a partire dal conto economico della società e assegnati alle linee (sezioni) utilizzando la stessa procedura utilizzata per il calcolo preliminare (paragrafo 7.6).
L'operatore deve dimostrare la conformità a questi requisiti in conformità con la sezione 7.6 mediante un certificato di revisione. Oltre alle conferme in conformità alla Sezione 7.6, il certificato deve indicare l'importo dei costi effettivi e delle quantità effettive in relazione ai parametri (Sezione 7.5) e confrontare i costi effettivi con i costi precalcolati come somma dei prodotti dei parametri e delle rispettive quantità effettive (vedere Sezione 8.2.1).
8.1.2 Determinazione dei ricavi effettivi
Gli operatori hanno diritto ai ricavi derivanti dall'esercizio dei servizi di trasporto.
Il fattore decisivo è il ricavo effettivamente generato dall'operatore con la linea (tratte) (paragrafo 7.3 o, ai sensi del paragrafo 7.4, comprese le tratte transfrontaliere).
Tali ricavi vengono calcolati come segue:
- Devono essere determinati tutti i ricavi generati dall'esercizio delle linee in relazione all'anno di autorizzazione. Ciò comprende in particolare
a) tutti i ricavi in base alla ripartizione dei ricavi come diritto alla data di scadenza (clausola 11.3.3 c),
b) i fondi effettivamente ricevuti nell'anno di autorizzazione dai pagamenti di compensazione ai sensi degli articoli 145 e seguenti del SGB IX,
c) tutti gli altri introiti attribuibili ai servizi di linea, ad esempio quelli derivanti dalla pubblicità, alla data di riferimento (clausola 11.3.3 c),
d) sovvenzioni, compresi i pagamenti da parte di autorità di trasporto pubblico, comuni o altri enti pubblici (ad es. autorità scolastiche, comuni appartenenti al distretto, fondi ai sensi dell'articolo 11a (3) ÖPNVG NRW),
e) fondi ai sensi del § 11 Par. 2 della ÖPNVG NRW. - Se sono stati sovvenzionati veicoli o altre attrezzature operative o strutture utilizzate per le linee (Sezione 7.3) e i costi delle attrezzature operative e delle strutture sovvenzionate sono ammortizzati per l'importo dei costi di acquisizione e produzione (AHK) e la sovvenzione è iscritta in bilancio attraverso la formazione di voci speciali, lo storno di tali voci speciali deve essere rilevato come reddito. In caso contrario, il sussidio viene rilevato come riduzione dei costi.
Le sovvenzioni ricevute dal gestore sulla base delle pratiche di autorizzazione dell'autorità competente sotto forma di pagamenti di compensazione ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW non devono ancora essere prese in considerazione.
L'operatore calcola le entrate effettive attribuibili alla linea (sezioni) (Sezione 7.3 o, in conformità con la Sezione 7.4, incluse le sezioni di linea transfrontaliere) dalle entrate totali effettive della sua azienda come segue:
- L'attribuzione dei ricavi effettivi alle linee (compresa la delimitazione dei ricavi delle linee che attraversano i confini nazionali, sezione 6.3.1) avviene in modo corretto e comprensibile secondo standard oggettivi. L'operatore deve osservare la sezione 5 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 (calcolo della separazione). Deve applicare questi criteri di ripartizione in modo uniforme a tutte le attività per la durata delle licenze di linea per le quali viene concessa una compensazione ai sensi della presente disposizione generale. Le attività basate su contratti di servizio pubblico devono essere separate in base al calcolo (paragrafo 7.2).
- Per le sezioni di tutte le linee che superano l'area di responsabilità dell'autorità competente e per le quali non è stata concordata una gestione principale ai sensi del paragrafo 7.4, l'assegnazione dei ricavi deve essere effettuata in modo appropriato, comprensibile e uniforme in ogni caso secondo gli stessi standard oggettivi per tutte le sezioni delle linee nelle aree delle rispettive autorità competenti.
- L'operatore determina la ripartizione dei ricavi effettivi per tutte le attività di servizio regolare in modo standardizzato. In caso di modifica di tale ripartizione, questa deve essere riconducibile alla precedente ripartizione per la durata delle licenze di linea attraverso una dichiarazione di riconciliazione. L'operatore si impegna a mantenere la continuità delle entrate nella contabilità. Le modifiche sono rese rintracciabili tramite dichiarazioni di riconciliazione.
L'operatore fornisce la prova della conformità ai seguenti requisiti sotto forma di certificato di revisione:
- i requisiti per la corretta attribuzione dei ricavi alle linee secondo standard oggettivi sono soddisfatti;
- i requisiti per l'assegnazione dei ricavi a tutte le sezioni delle linee transfrontaliere sono soddisfatti;
- l'operatore ha applicato i criteri di assegnazione in modo uniforme per tutte le attività; è stato rispettato il punto 5 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 (contabilità separata);
- le attività basate su contratti di servizio pubblico sono matematicamente separate;
- la ripartizione dei ricavi è standardizzata per tutti i servizi forniti dall'azienda;
- se sono state apportate modifiche alla ripartizione, esiste un prospetto di riconciliazione che può essere utilizzato per ricostruire l'uniformità della ripartizione originaria dei ricavi;
- l'operatore ha mantenuto la continuità nella propria contabilità; se sono state apportate modifiche alla contabilità, è stata stabilita in modo comprensibile la continuità nell'attribuzione dei ricavi attraverso le riconciliazioni.
Oltre alle conferme di cui sopra, il parere di revisione indica l'importo delle entrate effettive.
8.2 Misura del controllo della sovracompensazione: differenza tra costi e ricavi
Nell'ambito della verifica della sovracompensazione, viene esaminata la misura in cui i costi rilevanti (Sezione 8.2.1) più l'adeguata remunerazione del capitale (Sezione 8.2.3) superano i ricavi rilevanti (Sezione 8.2.2). La compensazione ai sensi dell'articolo 11a (2) della ÖPNVG NRW è limitata a questa differenza (sezione 5.3). Se i ricavi rilevanti sono superiori ai costi effettivi più l'adeguata remunerazione del capitale, non viene concessa alcuna compensazione (Sezione 11.3.4). Il confronto tra le entrate basate sulla tariffa di riferimento e quelle basate sulla tariffa ridotta non è rilevante ai fini della verifica della sovracompensazione (si veda anche la sezione 5.2).
L'operatore deve dimostrare la conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 8.2.1 a 8.2.3 mediante un certificato di audit.
8.2.1 Costi rilevanti
I costi effettivi di cui alla sezione 8.1.1 saranno riconosciuti, a meno che non superino i costi risultanti dai parametri predeterminati e dalle quantità effettive nell'anno di approvazione ai sensi delle sezioni 7.5 e 7.6; in questo caso, i costi effettivi saranno riconosciuti solo fino all'importo risultante dal calcolo preliminare (costi rilevanti).
8.2.2 Reddito rilevante
È determinante il reddito effettivo ai sensi della Sezione 8.1.2.
8.2.3 Rendimento adeguato del capitale
L'importo ammissibile della remunerazione adeguata del capitale viene calcolato su base forfettaria in relazione alle linee (paragrafo 7.3) in base a un rendimento del fatturato del 3%. L'importo è calcolato come quota del 3,09% dei costi pertinenti.
Se in un sistema di controllo della qualità al di fuori dei contratti di servizio pubblico è stato concordato con l'operatore che gli incentivi finanziari (bonus/bonus) sono associati al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità, il conseguente reddito aggiuntivo o ridotto dell'operatore aumenterà o ridurrà il rendimento appropriato consentito sul capitale dell'importo corrispondente.
8.3 Regolamenti per evitare sovracompensazioni
Se la verifica della sovracompensazione effettuata ai sensi del Paragrafo 8.2 o ai sensi del Paragrafo 7.2 in conformità a un contratto di servizio pubblico mostra che la quota calcolata del gestore dei fondi ai sensi del Paragrafo 11a Paragrafo 2 ÖPNVG NRW risultante dal Paragrafo 6.5 porterebbe a una sovracompensazione, la compensazione ai sensi del Paragrafo 6.6 deve essere ridotta al limite superiore della sovracompensazione come parte dell'autorizzazione finale (Paragrafo 11.3.3).
In caso di gestione capofila (sottocapitolo 7.4), il gestore capofila deve informare per tempo le altre autorità competenti interessate dell'importo che rappresenta il limite di sovracompensazione di un operatore per le sue linee (sezioni) nelle loro aree, in modo che possano determinare l'importo della compensazione di conseguenza nell'atto di autorizzazione finale. L'importo (limite di sovracompensazione) viene suddiviso tra le aree di diverse autorità competenti in proporzione al numero di carri-chilometro nelle rispettive aree.
Se i pagamenti/sconti parziali hanno portato al superamento di questo limite sulla base di atti di autorizzazione provvisori, questi pagamenti in eccesso devono essere stornati (punto 11.3.3 d).
9. sistema di incentivi in conformità all'allegato del Regolamento (CE) n. 1370/2007
In conformità al punto 7 dell'allegato al Regolamento 1370/2007, la procedura di concessione della compensazione prevista dalla norma generale deve incentivare l'operatore a mantenere o sviluppare una sana gestione aziendale e a fornire servizi di trasporto passeggeri di qualità sufficientemente elevata. In termini economici, questa disposizione generale fornisce già un incentivo nella misura in cui non si ha diritto a un risarcimento completo per i costi non coperti (punto 5.2).
I fondi di questa disposizione generale possono essere utilizzati dagli operatori solo per i servizi di linea in cui i passeggeri possono utilizzare la garanzia di mobilità del NRW. La garanzia di mobilità NRW fornisce l'incentivo necessario per rispettare gli standard di puntualità come requisito centrale di qualità.
Se viene concordato con l'operatore, in un sistema di controllo della qualità al di fuori dei contratti di servizio pubblico, che gli incentivi finanziari (bonus/bonus) sono associati al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità, questi aumentano o riducono il rendimento ammissibile e appropriato del capitale dell'importo corrispondente (Sezione 8.2.3).
10. imposta sulle vendite
Secondo l'autorità competente, l'indennizzo (n. 5) - come il precedente indennizzo ai sensi dell'art. 45a PBefG - non è soggetto all'IVA, in quanto è destinato a consentire agli operatori di offrire il trasporto di tirocinanti a prezzi ridotti per motivi di politica strutturale ed è concesso ai sensi dell'art. 11a (2) ÖPNVG NRW come compensazione per i costi non coperti del trasporto di tirocinanti nel trasporto pubblico locale generale. Se, contrariamente a questo punto di vista, viene applicata l'IVA, l'importo concesso non aumenta. L'operatore è responsabile del corretto trattamento fiscale dell'importo approvato.
11. procedura di richiesta e autorizzazione, obblighi di cooperazione e diritti di ispezione
11.1 Applicazione
L'indennizzo (Sezione 5) viene concesso solo su richiesta.
11.1.1 Domanda - modulo
La domanda può essere presentata solo per iscritto compilando un modulo fornito dall'autorità competente. Una domanda incompleta sarà respinta se l'operatore non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente entro un periodo massimo di quattro settimane dal ricevimento della relativa richiesta (rifiuto, Sezione 11.3.4).
11.1.2 Domanda - scadenza
Per l'anno di autorizzazione 2011, gli operatori possono presentare la domanda entro quattro settimane dalla pubblicazione della presente disposizione generale. Le domande per gli anni di autorizzazione dal 2012 in poi devono essere presentate entro il 31 dicembre del rispettivo anno precedente.
Se un operatore opera per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente regolamento generale dopo la scadenza del termine di cui sopra nel corso dell'anno di autorizzazione (ossia se inizia per la prima volta un servizio regolare nell'area dell'autorità competente), deve presentare la domanda immediatamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione o il permesso pertinente ai sensi della legge sul trasporto di passeggeri, ma al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio delle operazioni.
La data di ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente è determinante. Le domande ricevute in ritardo non saranno prese in considerazione (termine ultimo).
11.2 Autorizzazione - modulo
L'indennizzo viene concesso o rifiutato mediante un atto amministrativo (comunicazione di autorizzazione o rifiuto).
11.3 Atto e procedura di autorizzazione
11.3.1 Contenuto di base
L'atto di autorizzazione determina l'importo dell'indennizzo e regola la concessione del pagamento dell'indennizzo, a meno che l'indennizzo non venga rifiutato (Sezione 11.3.4). A tal fine, viene inizialmente emesso un atto di autorizzazione provvisorio (Sezione 11.3.2). La liquidazione definitiva avviene con l'atto di autorizzazione finale (Sezione 11.3.3).
L'adempimento dell'obbligo di servizio pubblico ai sensi della Sezione 3 e il rispetto dei requisiti di cui alla Sezione 4.2 sono una condizione per la compensazione nell'atto di autorizzazione.
L'adempimento degli altri requisiti di cui alla Sezione 4.3 deve essere posto come condizione nell'atto di autorizzazione.
L'atto di autorizzazione contiene anche disposizioni, ad esempio sotto forma di condizioni e/o riserve di revoca, per far rispettare gli ulteriori obblighi degli operatori ai sensi della presente disposizione generale, in particolare per far rispettare gli obblighi di fornire prove e di cooperare ai sensi delle sezioni da 11.3 a 11.6.
L'atto di autorizzazione contiene anche disposizioni per il caso di annullamento totale o parziale (ritiro o revoca) e - in particolare in caso di inadempimento delle condizioni e di sovracompensazione - per lo storno dei risarcimenti e dei pagamenti in eccesso.
11.3.2 Atto di autorizzazione provvisoria
Su richiesta dell'operatore, viene emesso un atto di autorizzazione provvisorio entro il 31 marzo dell'anno di approvazione. In deroga a quanto sopra, l'atto di autorizzazione provvisorio per l'anno di autorizzazione 2011 sarà emesso entro un periodo di otto settimane dal ricevimento di tutte le domande presentate in modo completo e puntuale per l'ambito di applicazione della presente disposizione generale in conformità alla Sezione 11.1.
L'atto di autorizzazione provvisorio determina provvisoriamente l'importo previsto della sovvenzione a titolo di compensazione (Clausola 5) e su questa base vengono concessi pagamenti/sconti parziali (Clausola 12.1). L'atto di autorizzazione provvisoria è soggetto alla decisione finale (11.3.3).
L'importo previsto per l'approvazione è determinato sulla base di una previsione relativa alla quota prevista del rispettivo operatore nei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW in conformità alla Clausola 6 per l'anno di approvazione.
- Entrate previste dal trasporto scolastico
L'operatore deve calcolare in anticipo le entrate previste per il trasporto formativo (cfr. sezioni da 6.3 a 6.5) e presentare con la domanda un calcolo plausibile basato su dati passati, se disponibili. Se disponibili, le previsioni di entrate delle rispettive associazioni e comunità di trasporto devono essere prese in considerazione e presentate con la domanda. - Carri-chilometro previsti
I carri-chilometro previsti dal rispettivo operatore nell'anno di approvazione - distribuiti in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia e tra le autorità competenti (enti responsabili) della Renania Settentrionale-Vestfalia (cfr. sezione 6.4) - devono essere ricavati dalle licenze o autorizzazioni per il trasporto di passeggeri rilasciate all'operatore per l'anno di approvazione e dagli orari applicabili per i servizi di linea dell'operatore. Ai sensi della lettera c), sono determinanti le autorizzazioni o i permessi e gli orari validi al momento della richiesta. - Variazioni dei servizi e dei ricavi da prendere in considerazione
Se l'operatore aggiunge, amplia, riduce o interrompe servizi nel corso dell'anno di approvazione (modifiche ai servizi), occorre tenerne conto nella determinazione dei km a carri completi e nella previsione delle entrate dell'operatore per i servizi di formazione, se le autorizzazioni (alle modifiche) o le approvazioni degli orari corrispondenti sono definitive al momento della richiesta (sezione 11.1) o terminano per scadenza del termine o se i rilasci (parziali) sono definitivi o se sono state concesse autorizzazioni provvisorie. L'autorizzazione provvisoria non sarà adeguata in caso di altre modifiche dei servizi o delle entrate nel corso dell'anno. - Quota prevista dei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW
La quota di fondi prevista dall'operatore ai sensi della Sezione 11a (2) della ÖPNVG NRW viene determinata su questa base dall'autorità competente in conformità alla Sezione 6.5. - Importo previsto della sovvenzione e rate/sconti
I regolamenti di cui sopra determinano l'importo previsto della sovvenzione. Su questo importo verranno effettuati pagamenti parziali sotto forma di rate, in conformità con l'atto di approvazione provvisoria. Tali pagamenti sono limitati a una frazione dell'importo previsto della sovvenzione, in conformità con la clausola 12.1. - Riserve e successiva decisione finale
Le determinazioni e le disposizioni dell'atto di approvazione provvisorio sono solo provvisorie e sono soggette alla decisione finale dell'atto di approvazione definitivo ai sensi della Clausola 11.3.3. Ci si riserva espressamente il diritto di correggere (aumentare o ridurre) l'importo dell'approvazione con l'atto di approvazione definitivo e di stornare eventuali pagamenti in eccesso con la fattura finale da emettere con l'atto di approvazione definitivo. Si noti che le modifiche possono derivare non solo, ad esempio, dalla distribuzione dei ricavi (cfr. Clausola 6.3.5 e Clausola 11.3.3), ma anche, tra l'altro, da modifiche dell'offerta nel corso dell'anno e, ad esempio, dall'aggiunta o dal ritiro di altri operatori durante l'anno di approvazione.
11.3.3 Atto di autorizzazione finale/estratto conto finale
L'importo della sovvenzione a titolo di compensazione (Sezione 5) viene finalizzato con l'atto di autorizzazione finale. Inoltre, tenendo conto delle rate/sconti, vengono regolati eventuali pagamenti aggiuntivi ancora da effettuare o lo storno di pagamenti in eccesso (conguaglio finale).
- Tempistica
L'atto di autorizzazione finale avviene dopo che sono stati raccolti i dati necessari a
- determinare la quota dei fondi in conformità alla Sezione 11a della ÖPNVG NRW (cfr. Sezione 6) e
- per effettuare la verifica della sovracompensazione in conformità al Regolamento (CE) n. 1370/2007 (cfr. Sezione 8) e
- su eventuali premi e penalità da prendere in considerazione nell'ambito della verifica della sovracompensazione (cfr. sezione 9)
siano finalmente disponibili entro il 15 maggio del secondo anno successivo a quello di approvazione. - Procedura/base dei dati
L'autorità competente determina la quota finale del rispettivo operatore nei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW in conformità alla presente disposizione generale e finalizza tale importo come compensazione.
A tal fine, si basa sulle prove che l'operatore deve fornire ai sensi della lettera c) o sui valori da esso determinati ai sensi della lettera c). Se non sono disponibili dati definitivi, l'importo finale sarà determinato sulla base dei dati provvisori. Se non sono disponibili dati provvisori o se questi sono soggetti a notevole incertezza, l'autorità competente può effettuare una propria stima dei valori pertinenti e definire l'importo su questa base. Una successiva correzione di tale importo sulla base dei dati successivamente disponibili, in particolare a causa dei risultati successivi della ripartizione delle entrate, non avrà luogo.
L'autorità competente determina l'importo finale dell'autorizzazione come segue: In primo luogo, calcola la rispettiva quota aritmetica dei fondi ai sensi della Sezione 11a (2) della ÖPNVG NRW per tutti gli operatori sulla base dei dati summenzionati in conformità alla Clausola 6.5. Successivamente, effettua la verifica della sovracompensazione per tutti gli operatori o le operazioni di trasporto per i quali ciò è richiesto ai sensi della Clausola 7.2 in conformità alla Clausola 8, tenendo conto dei parametri di cui alla Clausola 7 e dell'incentivo di cui alla Clausola 9. Se la verifica della sovracompensazione ai sensi della Clausola 7.2 viene effettuata sulla base di un contratto di servizio pubblico, l'autorità competente prenderà come base il risultato di tale verifica (cfr. lettera c). Se la quota calcolata di un operatore ai sensi della Sezione 6.5 supera il limite di sovracompensazione (Sezione 8.2), la compensazione per questo operatore è fissata all'importo corrispondente al limite di sovracompensazione (Sezione 8.3). La differenza rimanente viene quindi distribuita tra gli altri operatori in conformità alla Sezione 6.6, in ogni caso fino al limite della sovracompensazione. - Obbligo di cooperazione dell'operatore
L'atto di autorizzazione finale non impone all'operatore di presentare una nuova domanda. Entro il 15 marzo del secondo anno successivo a quello di approvazione, l'operatore deve fornire all'autorità competente le prove necessarie per determinare l'importo ai sensi della Sezione 11a (2) ÖPNVG NRW in conformità alla Clausola 6 e per effettuare il controllo della sovracompensazione in conformità alle Clausole 8 e 9; nel caso della Clausola 7.2, l'operatore deve fornire il risultato del controllo annuale della sovracompensazione basato sul contratto di servizio pubblico. I dati richiesti devono essere forniti entro il 1° marzo del secondo anno successivo a quello di approvazione. In particolare, l'operatore deve compilare integralmente il modulo fornito dall'autorità competente ("Prove per l'autorizzazione finale").
L'autorità competente può richiedere ulteriori documenti e verificare le informazioni. Se l'operatore non adempie ai suoi obblighi a questo riguardo, l'autorità competente determinerà i dati pertinenti sulla base delle proprie valutazioni e stabilirà l'indennizzo su questa base. In alternativa, l'autorità può rifiutare l'indennizzo in tutto o in parte (sezione 11.3.4). - Liquidazione finale
Sulla base dell'importo finale dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la misura in cui è stato effettuato un pagamento insufficiente o eccessivo, tenendo conto dei pagamenti/sconti parziali concessi e ricevuti dall'operatore (liquidazione finale). Nell'atto di autorizzazione finale, viene concesso di conseguenza qualsiasi pagamento supplementare necessario o viene regolato lo storno di qualsiasi pagamento in eccesso effettuato (cfr. sezione 12.2).
11.3.4 Rifiuto della compensazione
Se la perequazione richiesta viene rifiutata in conformità a questa disposizione generale, ad esempio in caso di superamento di un termine (Clausola 11.1) o di violazione dell'obbligo di cooperazione (ad esempio, Clausola 11.3.3) o perché non sono soddisfatte le condizioni per la concessione della perequazione, verrà emesso un avviso di rifiuto. Se sono già stati effettuati (sovra)pagamenti sulla base di un atto di autorizzazione provvisoria, questi verranno stornati (si veda la sezione 12.2). Lo stesso vale in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di approvazione e in caso di annullamento (ritiro o revoca) dell'atto di approvazione.
11.4 Obbligo dell'operatore di fornire prove e suggerimenti
L'operatore ha l'onere della prova per tutte le condizioni e i requisiti per la concessione dell'indennizzo stabiliti nella presente disposizione generale. È tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attuazione della presente disposizione generale in modo completo e veritiero. Egli adempie a tali obblighi in particolare al momento della presentazione della domanda (clausola 11.1) e attraverso il suo dovere di collaborazione ai sensi della clausola 11.3.3. lett. c). Ulteriori obblighi di fornire prove possono derivare dalla Clausola 11.6.
11.5 Richiesta di ulteriori documenti e diritto di esame dell'autorità competente
L'autorità competente può esaminare i dati, le prove, i calcoli, i certificati e simili che l'operatore deve fornire in conformità al presente regolamento generale o farli esaminare da un terzo da essa nominato e tenuto al segreto o da tenere segreto. L'operatore è tenuto a consentire all'autorità competente o al terzo da essa designato di prendere visione dei documenti necessari su richiesta.
Ai sensi dell'articolo 16 (7) della ÖPNVG NRW, l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11a della ÖPNVG NRW da parte delle autorità competenti è soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti. La Corte dei Conti può controllare l'utilizzo dei fondi trasmessi agli operatori direttamente presso questi ultimi. L'operatore è tenuto a sostenere questo audit e a concedere alla Corte dei Conti la necessaria visione dei documenti.
Si noti che questi obblighi ai sensi della Sezione 16 (7) della ÖPNVG NRW continuano ad applicarsi anche per il periodo successivo al rilascio dell'atto di autorizzazione finale e nel caso in cui questa disposizione generale cessi di essere applicabile.
11.6 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007.
Si noti che l'autorità competente è tenuta a riferire in merito alle compensazioni concesse sulla base di questa disposizione generale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007. Gli operatori che ricevono compensazioni sulla base di questa disposizione generale non possono fare affidamento sulla riservatezza o sulla segretezza delle informazioni che forniscono. È a discrezione dell'autorità competente organizzare la relazione nell'ambito dei requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e decidere quali informazioni pubblicare e con quale livello di dettaglio. Se ciò è necessario per garantire l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'autorità competente può anche richiedere successivamente i dati agli operatori in relazione a questa disposizione generale.
12. elaborazione dei pagamenti
12.1 Pagamenti rateali/parziali
A seguito dell'atto di autorizzazione provvisoria (Sezione 11.3.2), vengono concessi e versati pagamenti rateali/parziali come segue:
- Il 15 maggio dell'anno di approvazione, il 70% dell'importo di approvazione anticipato, a condizione che l'atto di approvazione sia definitivo.
Le rate/parziali ai sensi della frase precedente, che si riferiscono all'anno di approvazione 2011, saranno effettuate entro due settimane dalla rinuncia al diritto di ricorso, a condizione che il gestore abbia dichiarato di rinunciare al diritto di ricorso; altrimenti il pagamento sarà effettuato dopo che l'atto di approvazione provvisoria sarà diventato definitivo. - Il 15 ottobre dell'anno di approvazione, il 20% dell'importo di approvazione previsto, a condizione che l'atto di approvazione sia definitivo.
Gli anticipi/pagamenti parziali ai sensi della frase precedente, relativi all'anno di approvazione 2011, non saranno effettuati prima del 15 ottobre 2011 e solo dopo che l'atto di approvazione provvisoria sarà diventato definitivo (grazie alla rinuncia al diritto di ricorso o alla scadenza del periodo di ricorso). - Il pagamento del restante 10% sarà regolato nell'ambito del regolamento finale (punto 12.2).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su un conto che sarà specificato dall'operatore al momento della presentazione della domanda.
12.2 Pagamento finale o storno
Il pagamento finale deve essere effettuato entro due settimane dall'entrata in vigore dell'atto di autorizzazione finale (Sezione 11.3.3), a condizione che l'operatore abbia ancora diritto ai fondi dopo la liquidazione finale.
Se l'operatore ha ricevuto un pagamento in eccesso dopo la liquidazione finale, questo può essere compensato con i pagamenti (rateali) dovuti a qualsiasi ulteriore approvazione (provvisoria) dei fondi. In caso contrario, l'operatore deve rimborsare i fondi all'autorità competente tramite bonifico sul conto bancario specificato dall'autorità entro un periodo da stabilire nell'atto di autorizzazione finale; sui pagamenti in eccesso viene applicato un interesse annuo pari a 5 punti percentuali sopra il tasso di base a partire dalla scadenza di tale periodo fino al rimborso del pagamento in eccesso.
Gli interessi non vengono corrisposti in caso di pagamento insufficiente.
13. entrata in vigore
13.1 Entrata in vigore
Ai sensi della Sezione 7 (4) frase 2 del GO NRW, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
13.2 Applicazione degli schemi di perequazione per l'intero anno solare 2011
Il trasferimento del forfait per il trasporto di formazione ai sensi del presente Statuto avviene indipendentemente dalla data di entrata in vigore (punto 13.1) ai sensi del punto 11a (2) della ÖPNVG NRW per l'intero anno solare 2011.
- - -
I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si precisa che una violazione delle norme procedurali e formali del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NRW) nella creazione di questi statuti non può più essere fatta valere dopo la scadenza di un anno dalla data di questo annuncio, a meno che
- manchi l'autorizzazione prescritta o non sia stata eseguita la procedura di notifica prescritta,
- questi statuti non sono stati debitamente pubblicizzati,
- il sindaco si sia precedentemente opposto alla delibera sullo statuto o
- il vizio di forma o di procedura sia stato preventivamente notificato alla città, specificando la disposizione di legge violata e il fatto che rivela il vizio.
Bonn, 18 luglio 2011
Nimptsch
Sindaco
Appendice 1 al punto 3.3 del regolamento generale
Ai sensi della Sezione 11a (2) frase 3 della ÖPNVG NRW, gli abbonamenti per il trasporto scolastico (Sezione 3.2 del regolamento generale) devono essere ridotti di oltre il 20% rispetto alla tariffa di riferimento (Sezione 3.3 del regolamento generale) a partire dal 1° agosto 2012. Quando si confrontano gli abbonamenti per il trasporto scolastico con la tariffa di riferimento, le differenze di fruibilità esistenti sono valutate come segue:
Limitazione della fruibilità | Valutazione (deduzione dallo sconto nominale che l'abbonamento per il trasporto scolastico offre rispetto alla tariffa di riferimento; in punti percentuali)* |
Mancanza di trasferibilità | - 1 |
Nessuna possibilità di portare con sé | - 1 |
Non è valido dopo le 18.00, il sabato dopo le 14.00; non è valido la domenica/festivi e nei giorni liberi dalle scuole; utilizzabilità spaziale limitata | - 2 |
Diritto a viaggiare sulla rete estesa del VRS (dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 3.00, nonché il sabato, la domenica e i giorni festivi) | + 2 |
Totale ** | massimo -2/+2 |
* Se la limitazione dell'utilizzabilità è solo parziale, si applica una detrazione di importo inferiore.
** La somma delle detrazioni è pari a un massimo di -2 punti percentuali in conformità alle istruzioni per la preparazione del regolamento generale ai sensi della Sezione 11 a (2) frase 6 ÖPNVG NRW (Gruppo di lavoro delle associazioni comunali ombrello in Nord Reno-Westfalia e Ministero dell'Economia, dell'Energia, dell'Edilizia, dell'Edilizia abitativa e dei Trasporti del Land Nord Reno-Westfalia) dell'11 maggio 2011. Ciò si applica in modo equivalente anche alle sovrattasse.
Appendice 2 alla sezione 7.5 del regolamento generale
Scheda di calcolo per il rispettivo anno di autorizzazione
Note:Nella preparazione della stima preliminare dei costi, devono essere rispettate le specifiche di cui alle sezioni 7.5 e 7.6 del regolamento generale.
I parametri (importo per parametro di costo) e le quantità (portata in relazione al rispettivo parametro di costo) devono essere specificati nel foglio di calcolo.
L'operatore deve presentare questo calcolo insieme alla domanda, in conformità con la sezione 11.1 delle norme generali.