Dal 1° marzo 2016 (ultima modifica il 17 dicembre 2024)
Elenco delle modifiche
Statuti di | entrato in vigore il | Regolamento modificato |
---|---|---|
13 dicembre 2016(GU p. 1565) | 01.01.2017 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
18.12.2017 (GU p. 2133) | 01.01.2018 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
14 dicembre 2018 (GU pag. 1502) | 01.01.2019 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
17.12.2019 (GU p. 1100) | 01.01.2020 | Allegato 1 Tariffa dei diritti |
16.12.2020 (GU p. 1563) | 01.01.2021 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
13.12.2021 (GU p. 1748) | 01.01.2022 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
16.12.2022 (GU p. 587) | 01.01.2023 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
18 dicembre 2023 (GU p. 1681) | 01.01.2024 | Allegato 1 Tariffa delle tasse |
17.12.2024 (GU p. 2160) | 01.01.2025 | Allegato 1 Tariffa dei diritti |
Nella seduta del 25 febbraio 2016, il Consiglio della Città Federale di Bonn ha adottato la seguente ordinanza sulla base delle sezioni 3 ( 2), 26 e 52 (5) frase 1 della legge sulla protezione antincendio, l'assistenza e il controllo delle catastrofi (BHKG) del 17 dicembre 2015 (GV.NRW. p. 885), nonché dell'articolo 7 del Codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV.NRW. p. 666/ SGV.NRW. 2023), modificato da ultimo dalla legge del 25 giugno 2015 (GV.NRW. p.496) e delle sezioni 4 e 5 della legge sulla protezione antincendio, l'assistenza e il controllo delle catastrofi (BHKG) del 17 dicembre 2015.) e le sezioni 4 e 5 della legge sull'imposta comunale per lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia del 21 ottobre 1969 (GV.NRW. p. 712/ SGV.NRW. 610), modificata da ultimo dalla legge dell'8 settembre 2015 (GV.NRW. p. 666), sono stati adottati i seguenti statuti:
§ 1: Scopo del controllo di prevenzione incendi
(1) L'ispezione di prevenzione incendi viene effettuata per verificare preventivamente se gli edifici e le strutture a maggior rischio di incendio o di esplosione o in cui un gran numero di persone o notevoli beni materiali sono a rischio in caso di scoppio di un incendio o di un'esplosione soddisfano i requisiti di prevenzione incendi.
(2) L'ispezione dei requisiti di prevenzione degli incendi serve a individuare le carenze di protezione antincendio e le fonti di pericolo e ad avviare misure per prevenire lo sviluppo di un incendio e la propagazione del fuoco e del fumo e per consentire il salvataggio di persone e animali, la protezione dei beni e un'efficace opera di spegnimento in caso di incendio o incidente.
§ 2: Atti ufficiali soggetti a imputazione
(1) I servizi sono a pagamento
- per l'esecuzione dell'ispezione di prevenzione incendi ai sensi del § 1, compresa la sua preparazione e il follow-up. Ciò vale anche nel caso in cui il dipartimento responsabile dell'ispezione antincendio sia coinvolto in ispezioni dell'autorità di vigilanza edilizia e allo stesso tempo effettui un'ispezione ricorrente,
- a seguito delle necessarie ispezioni di follow-up (re-ispezione) a seguito di difetti identificati durante l'ispezione di prevenzione incendi in conformità alla lettera a),
- effettuare un'ispezione di sicurezza antincendio e la relativa preparazione e follow-up di un immobile che non è soggetto all'obbligo di ispezione di prevenzione incendi o non è incluso nell'Allegato 2, ma è stato richiesto verbalmente o per iscritto dal gestore/proprietario dell'immobile.
(2) Resta impregiudicato il diritto di altre autorità, in particolare l'autorità di vigilanza edilizia, di riscuotere diritti sulla base di normative speciali, se hanno partecipato all'ispezione di prevenzione incendi sotto la propria responsabilità o se sono intervenute dopo l'esecuzione dell'ispezione di prevenzione incendi.
§ 3: Scala delle tariffe
(1) Gli onorari sono calcolati in base alla durata del singolo atto ufficiale (compresi gli spostamenti da e verso l'ufficio) e in base al numero di personale richiesto. Le spese di viaggio sono addebitate separatamente.
(2) Gli onorari sono calcolati in dettaglio in base alle disposizioni e alle tariffe di cui all'allegato 1 e tenendo conto degli oggetti elencati nell'allegato 2.
(3) Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente statuto.
§ 4: Tempistica dell'ispezione di prevenzione incendi
(1) L'ispezione di prevenzione incendi deve essere effettuata a intervalli non superiori a sei anni, a seconda del grado di rischio degli oggetti o delle strutture elencate nell'Allegato 2. Per i luoghi di riunione e i locali di vendita ai sensi del Regolamento Edilizio Speciale, che sono soggetti a ispezione periodica da parte dell'Ufficio Regolamenti Edilizi in conformità con l'Ordinanza di Ispezione del NRW, l'intervallo è di tre anni. Per tutti gli altri immobili soggetti a ispezione periodica ai sensi dell'Ordinanza sulle ispezioni del NRW, l'intervallo è di massimo sei anni.
Al fine di garantire la continuità degli oggetti da ispezionare, gli intervalli di ispezione per la prevenzione incendi sono adattati a quelli per l'ispezione periodica.
(2) Gli immobili che presentano un potenziale di rischio maggiore a causa del tessuto edilizio esistente o delle condizioni locali possono richiedere intervalli più brevi per il controllo di prevenzione incendi. Il servizio di prevenzione incendi lo stabilisce a propria discrezione.
§ 5: Debitore di onorari
Il debitore della tassa è il proprietario, il detentore o un altro utente autorizzato dell'immobile soggetto al controllo di prevenzione incendi, nonché il soggetto che richiede un servizio ai sensi del § 2 Paragrafo 1 lettera c). Più debitori sono responsabili in solido.
§ 6: Esenzione dalle tasse
Sono esenti dal pagamento delle tariffe
- Le società, le istituzioni e le fondazioni di diritto pubblico, a condizione che il servizio non riguardi le loro imprese commerciali o che un terzo non abbia avviato direttamente il servizio;
- le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi non lucrativi o di beneficenza, secondo la definizione della legge fiscale;
- Chiese e comunità religiose di diritto pubblico, se il servizio è stato fornito per oggetti che servono direttamente all'adempimento dei loro compiti ecclesiastici o religiosi.
§ 7: Data di scadenza
L'obbligo di pagare la tassa sorge al compimento dell'atto ufficiale. L'importo della tassa è determinato da un avviso. È dovuta entro un mese dalla notifica della decisione.
§ 8: Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2025.
I suddetti statuti sono resi pubblici.
Si fa presente che una violazione delle norme procedurali e formali del codice comunale del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (GO NRW) nella creazione del presente statuto non può più essere fatta valere dopo la scadenza di un anno dalla data del presente annuncio, a meno che
- manchi l'autorizzazione prescritta o non sia stata eseguita la procedura di notifica prescritta,
- il presente regolamento non è stato debitamente pubblicizzato,
- il sindaco si sia precedentemente opposto alla delibera sullo statuto o
- il vizio di forma o di procedura sia stato preventivamente notificato alla città, indicando la disposizione di legge violata e il fatto che rivela il vizio.
Bonn, 17 dicembre 2024
Dörner
Sindaco
Appendice 1
Tariffario per il regolamento sulla riscossione delle tasse per i controlli di prevenzione degli incendi nella città federale di Bonn
1. | Effettuazione di un'ispezione di prevenzione incendi o di un'ispezione dell'immobile, compreso il tempo di percorrenza necessario Per quarto d'ora o parte di esso e dipendente impiegato |
22,48 euro |
2. | Preparazione e/o follow-up dell'ispezione antincendio in base al carico di lavoro per quarto d'ora o parte di esso e dipendente impiegato |
22,48 euro |
3. | Indennità di trasferta | 39,30 euro |
4. |
Ispezione della proprietà antincendio (§ 2 Paragrafo 1 Lettera c) |
- |
Appendice 2
Elenco degli oggetti per la riscossione delle tasse in conformità con l'articolo 3 (2) dello statuto per la riscossione delle tasse per i controlli di prevenzione degli incendi nella città federale di Bonn
Cifra | Tipo di oggetto |
---|---|
1 | Proprietà di assistenza e cura |
1.1 | Ospedali |
1.2.1 | Case di riposo per anziani e strutture con servizi di assistenza e cura, in conformità con la direttiva sui requisiti di ispezione degli edifici per la costruzione e l'esercizio. |
1.2.2 | Strutture per minori bisognosi di assistenza (a partire da 9 persone) |
1.2.3 | Strutture per disabili fisici o mentali (a partire da 9 persone) |
1.2.4 | Centri diurni per minori vulnerabili o disabili (20 o più persone) |
1.3 | Asili nido, centri di assistenza diurna e asili nido |
1.4 | Centri diurni con più di 9 bambini |
2 | Pernottamento |
2.1 | Strutture ricettive con più di 12 letti per ospiti secondo SBauVO |
2.2 | Alloggi per senzatetto |
2.3 | Alloggi di emergenza (per richiedenti asilo , ecc.) |
2.4 | Campeggi secondo il CWVO |
2.5 | Case di soggiorno con più di 12 posti letto al di fuori della SBauVO |
3 | Luoghi di ritrovo |
3.1 - 3.3 | (non occupati) |
3.4 | Luoghi di riunione con sale di riunione che possono ospitare singolarmente più di 200 visitatori in conformità con l'SBauVO |
3.5 | Luoghi di riunione con più sale di riunione che possono ospitare complessivamente più di 200 visitatori, se dispongono di vie di fuga comuni, in conformità con l'SBauVO. |
3.6 | Luoghi all'aperto con palcoscenico la cui area visitatori può ospitare più di 1.000 persone, in conformità con lo SBauVO. |
3.7 | Stadi sportivi che possono ospitare più di 5.000 visitatori, in conformità con lo SBauVO. |
3.8 | Sale per gli ospiti e sale con palchi/scenografie/proiezioni cinematografiche, non a livello del suolo, con più di 50 visitatori |
4 | Strutture didattiche |
4.1 | Scuole secondo SchulBauRL |
4.2 | (non occupate) |
4.3 | Centri di formazione con aule didattiche o aule per 100 persone o più (non a livello del suolo: 50 persone o più) |
5 | Edifici di grandi dimensioni |
5.1 | Edifici alti secondo SBauVO |
6 | Immobili in vendita |
6.1 | Locali commerciali secondo SBauVO |
6.2 - 6.3 | (non occupati) |
6.4 | Punti vendita al dettaglio > 700 metri quadrati di superficie di vendita |
7 | Immobili amministrativi |
7.1 | Edifici amministrativi e per uffici di media altezza > 3.000 metri quadrati di superficie |
8 | Immobili espositivi |
8.1 | Musei |
8.2 | Edifici fieristici ed espositivi |
9 | Autorimesse |
9.1 | Grandi autorimesse secondo SBauVO |
9.2 | Autorimesse interrate a centro chiuso > 500 mq in connessione con edifici adibiti ad altri usi |
10 | Immobili commerciali |
10.1.1 | Aziende per la produzione, la lavorazione e la manipolazione di materiali prevalentemente infiammabili con dimensioni del compartimento antincendio > 800 metri quadrati |
10.1.2 | Attività per la produzione, la lavorazione e la manipolazione di sostanze prevalentemente infiammabili, in connessione con edifici residenziali o non a livello del suolo, con una dimensione del compartimento antincendio > 400 metri quadrati |
10.1.3 | Attività di produzione, lavorazione e manipolazione di materiali prevalentemente incombustibili con dimensioni del compartimento antincendio > 1.600 metri quadrati. |
10.1.4 | Attività per la produzione, la lavorazione e la manipolazione di materiali prevalentemente incombustibili, in connessione con edifici residenziali o non a livello del suolo, con dimensioni del compartimento antincendio > 800 metri quadrati. |
10.1.5 - 10.2.1 | (non occupati) |
10.2.2 | Edifici per lo stoccaggio di materiali prevalentemente incombustibili > 3.200 metri quadrati di spazio di stoccaggio |
10.2.3 | Edifici per il deposito di materiali prevalentemente incombustibili, non a livello del suolo, > 1.600 metri quadrati di superficie di stoccaggio |
10.2.4 | Edifici per lo stoccaggio di materiali prevalentemente combustibili > 1.600 metri quadrati di spazio di stoccaggio |
10.2.5 | Edifici per lo stoccaggio di materiali prevalentemente infiammabili, non a livello del suolo, > 800 metri quadrati di spazio di stoccaggio |
10.2.6 | Depositi all'aperto per sostanze prevalentemente infiammabili > 5.000 metri quadrati di spazio di stoccaggio |
10.2.7 | Magazzino a scaffali alti |
10.3 | Edifici e strutture del gruppo di rischio II A e III A secondo FwDV 500 |
10.4 | Edifici e strutture del gruppo di pericolo II B * e III B secondo FwDV 500 |
10.5 | Edifici e strutture del gruppo di pericolo II C * e III C secondo FwDV 500 |
10.6 | Centrali e sottostazioni elettriche |
11 | Oggetti speciali |
11.1 | Monumenti a particolare rischio di incendio |
11.2 | Edifici agricoli > 2.000 metri cubi in connessione con edifici residenziali |
11.3 | Chiese e luoghi di culto |
11.4 | Impianti di trasporto sotterranei |
11.5 | (non occupato) |
11.6 | Navi albergo e ristorazione |
11.7 | Stazioni ferroviarie con elevato flusso di passeggeri * |
11.8 | (non occupate) |
11.9 | Aree per i vigili del fuoco all'esterno di immobili classificati * |
11.10 | Centri penitenziari ed edifici del sistema penale |
11.11 | Aeroporti |
11.12 | Altre infrastrutture critiche * |
11.13 | Altre proprietà in base all'analisi del rischio * |
* Classificazione dell'obbligo di prevenzione incendi da parte dell'autorità antincendio localmente competente